Obblighi in merito alle pubblicazioni delle procedure di affidamento

Un focus sull’articolo 29 del D.Lgs. 590/2016

Alcune procedure a volte sono come puzzle da risolvere! In questo articolo proviamo a fare chiarezza sulla normativa relativa alle pubblicazioni, soffermandoci sull’articolo 29 del D.Lgs. 590/2016 che disciplina la pubblicazione degli atti delle procedure di gara e più in generale degli affidamenti.

Attualmente la normativa che riguarda le pubblicazioni è decisamente frammentata e complessa, causa i continui interventi di modifica e le interpretazioni discordanti delle stesse autorità competenti.
Gli obblighi di pubblicazione discendono dal principio di trasparenza degli atti nella pubblica amministrazione e possiamo considerarli asserviti a due articoli del D.Lgs. 590/2016 ovvero:

  1. l’articolo 21 che disciplina la cosiddetta programmazione biennale degli acquisti, di cui parleremo nel prossimo articolo;
  2. l’articolo 29 che disciplina la pubblicazione degli atti delle procedure di gara e più in generale degli affidamenti di cui parliamo in questo articolo.

La normativa ha subito continue modifiche a partire dal decreto sblocca cantieri ad oggi, passando attraverso i due decreti semplificazione, noi prenderemo in esame solo lo stato dell’arte.

Articolo 29, comma 1

Partiamo dall’articolo 29 che al comma 1 stabilisce l’obbligo di pubblicazione sul sito del committente, alla voce “Amministrazione Trasparente” degli atti delle procedure relativi ad “affidamento ed esecuzione” (periodo modificato del decreto semplificazioni bis) degli appalti pubblici.

In relazione all’affidamento la pubblicazione si sostanzia, in caso di affidamento diretto (ricordo che per le procedure sottosoglia non prendo più in considerazione le procedure negoziate) nella pubblicazione della determina a contrarre semplificata, contenente in particolare l’indicazione del fornitore e l’importo della spesa, non avendo più obbligo di indagine conoscitiva di mercato o di motivazione.

In relazione all’esecuzione, la pubblicazione riguarda l’ordine/contratto/convenzione.
Ed è cosa che ormai facciamo tutti di routine.

Articolo 29, comma 2 e successivi

Al comma 2 e successivi invece era contenuto l’obbligo di pubblicazione sul sito del MIT (attuale MIMS) di tutti gli adempimenti relativi al comma 1, quindi di tutte le procedure di affidamento, non introducendo alcun valore limite per la pubblicazione e lasciando quindi intendere che questa pubblicazione dovesse avvenire anche per procedure di pochi euro.

Per fortuna (almeno si spera) con il decreto semplificazioni Bis è stato sostituito (quindi non semplicemente derogato) il comma 2, pertanto la pubblicazione sul sito del MIMS delle procedure di affidamento è decaduta, a favore di una, almeno per il momento, costituenda piattaforma “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”, cosiddetta BDNCP.

Per quanto disposto, e stante il parere dello stesso MIMS 1054 che riporto testualmente: «Con riferimento a quanto richiesto, nelle more di indicazioni da parte di ANAC in ordine alla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 53 del dl 77/2021, si ritiene che gli atti di cui al c. 1 dell'art. 29 del Codice, prudenzialmente ed in ossequio al principio di trasparenza, debbano continuare ad essere pubblicati sulla piattaforma del MIMS» al momento la pubblicazione sul sito del MIMS è prudenziale ma non obbligatoria.

Alcuni punti di attenzione

Detto questo, che può servire a tranquillizzare tutti coloro che non hanno provveduto alla pubblicazione sul sito del MIMS degli atti relativi agli ultimi due FESR, occorre comunque notare che tutta la normativa e tutti i riferimenti in vigore, a partire dal decreto semplificazioni che testualmente cita: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati» lasciano intendere che in ogni caso la pubblicazione sui relativi siti istituzionali (MIMS) degli affidamenti è richiesta solo per procedure negoziate mentre, per gli affidamenti diretti, è richiesto solo il post informativo e per importi di affidamento oltre i 40.000 euro.

Anche i richiami agli articoli 70/71/73 (bandi di gara) e 98 (avvisi di post informazione) del codice degli appalti fanno evidentemente riferimento a procedure diverse dagli affidamenti diretti.

Lo stesso allegato XIV richiamato nella FAQ del Ministero contiene riferimenti ai contenuti esclusivamente per procedure differenti dall’affidamento diretto.

Tutto questo lascia ampio spazio alle interpretazioni e non vi sono al momento riferimenti precisi se non che l’obbligo di pubblicazione sul sito del MIMS è terminato.

Nelle more della predisposizione della citata piattaforma BDNCP, coloro i quali volessero comunque provvedere alla pubblicazione sul sito del MIMS, consiglio di provvedere esclusivamente per gli atti relativi alle procedure negoziate e non agli affidamenti diretti.

Chi volesse procedere alla pubblicazione può scaricare un semplice manuale a questo indirizzo.

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Mario Schember

È ingegnere, imprenditore, docente, formatore. Esperto di comunicazione e di gestione delle risorse umane ha maturato una grande esperienza nell’imprenditoria, coniugando i concetti di gestione aziendale con quelli di gestione della scuola. Da oltre 20 anni si occupa di intercettazione e di gestione dei fondi europei: negli ultimi tre anni si è in particolare impegnato a diffondere nelle scuole la cultura dei PON attraverso centinaia di interventi formativi.