Il Decreto Sostegni bis, articoli 47, 51 e 55: cosa cambia per le scuole?

Sempre più numerosi sono i finanziamenti che coinvolgono il mondo della scuola, ma altrettanti sono spesso i dubbi interpretativi e di gestione che questi generano. Per fornire un supporto approfondito ai dirigenti abbiamo pensato di ritagliare un appuntamento fisso con il nostro esperto Mario Schember: ogni mese troverete un articolo che fornirà indicazioni e spunti utili per orientarsi su un tema del momento.In questo primo numero prendiamo in esame gli articoli 47, 51 e 55 del Decreto Sostegni bis per fare chiarezza su alcuni aspetti relativi mondo della scuola.

Per inaugurare questa nuova rubrica “Approfondimento PON e finanziamenti” prendiamo in esame gli articoli 47, 51 e 55 del Decreto Sostegni bis che riguardano, o possono espressamente riguardare, il mondo della scuola.

1. Art. 47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)

L’articolo 47 subordina la possibilità di partecipare a una procedura di appalto alla dimostrazione di essere in regola con la normativa sulle pari opportunità.

Il Dispositivo praticamente vincola:

  • gli operatori economici con meno di 15 dipendenti a presentare un’autodichiarazione di non essere soggetto agli obblighi previsti dal predetto articolo 47;
  • gli operatori economici aventi tra 15 e 50 dipendenti a presentare un’autodichiarazione di impegno a produrre entro sei mesi dalla conclusione dell’appalto una relazione in merito alla situazione occupazionale (maschi/femmine – giovani/adulti – pensionamenti/assunzioni ecc.);
  • gli operatori economici con oltre 50 dipendenti,invece, ad allegare il rapporto completo redatto e trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri di pari opportunità ai sensi dell’articolo 46 del DL 11 aprile 2006 n. 198.

Occorre anche inserire, nelle procedure di tipo negoziale, apposito punteggio premiale.
Una cervellotica e inutile complicazione delle procedure che ci spinge sempre più sulla strada dell’affidamento diretto con conseguente cancellazione definitiva delle procedure negoziate dal nostro orizzonte.

In tutto questo non è chiarito come fare a conoscere la situazione dell’organico lavorativo dell’azienda per decidere in quale delle tre categorie rientra e non è neanche chiaro se gli obblighi descritti siano relativi a tutte le tipologie di procedure o riguardino solo procedure ordinarie o comunque negoziate.
Per essere sicuri, al momento ci faremo inviare solo una dichiarazione sul numero di dipendenti in organico all’azienda e poi decideremo cosa fare.

2. Art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

Più comprensibile è l’articolo 51 che, per quanto ci riguarda, eleva il limite per gli affidamenti diretti senza previa consultazione di due o più operatori economici a 139.000 euro (oggi 140.000 euro) fino al 30 giugno 2023, consentendo quindi di riporre nel cassetto la procedura negoziata semplificata con tutti i suoi obblighi di pubblicità e i relativi rischi di ricorsi a ogni documento pubblicato.

3. Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)

E veniamo all’articolo 55, probabilmente il più importante e costruttivo per le scuole. In sintesi, al comma 5 lettera b) punto 1 è concesso alle scuole di derogare dagli obblighi definiti nei commi 449 e 450 della legge di stabilità 296/2006, obblighi riguardanti l’utilizzo delle convenzioni Consip. L’articolo cita testualmente «...qualora non possano far ricorso…» senza determinare alcun tipo di dimostrazione alla impossibilità di far ricorso, consentendo quindi la deroga in funzione di una strigata motivazione in determina, del tipo: “RITENUTO che i prodotti in convenzione non soddisfano le esigenze della scuola”.

Non vi è comunque deroga al comma 512 della legge di stabilità 208/2015 pertanto rimane l’obbligo, per i beni informatici, di acquisto in Consip; quindi, acquisteremo gli stessi utilizzando il MePa ove non volessimo servirci della convenzione.

Il punto non chiaro riguarda l’obbligo di rispetto del limite prestazioni prezzo, limite contenuto nel comma 449… E quindi derogato. Ma lo stesso limite è contenuto nell’articolo 26 della legge 488/99 che non è citata e quindi non è derogata. Nell’indecisione consiglio di rispettare comunque il limite stabilito.

Al successivo punto 2 è contenuta un’altra disposizione chiave, ovverosia la possibilità per i dirigenti scolastici di agire in deroga all’articolo 45 del DI 129/2018.

In sintesi, ai dirigenti è concessa completa e totale autonomia sulle procedure di affidamento da mettere in atto, senza dover più passare per le delibere del consiglio di istituto e in deroga anche a quanto fosse stato già stabilito, fino al limite di 139.000 euro.

Una bella comodità per i dirigenti.

BLOG SOS PON, a cura di Mario Schember

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Mario Schember

È ingegnere, imprenditore, docente, formatore. Esperto di comunicazione e di gestione delle risorse umane ha maturato una grande esperienza nell’imprenditoria, coniugando i concetti di gestione aziendale con quelli di gestione della scuola. Da oltre 20 anni si occupa di intercettazione e di gestione dei fondi europei: negli ultimi tre anni si è in particolare impegnato a diffondere nelle scuole la cultura dei PON attraverso centinaia di interventi formativi.