Le teorie keynesiane nel mondo dell’arte

Come il Bloomsbury Group ha influenzato il pensiero di John Maynard Keynes

Le idee filosofiche di G.E. Moore e il Bloomsbury Group hanno influenzato il pensiero di John Maynard Keynes in ambito sia economico, sia filosofico-artistico. Grazie ad una legislazione fiscale ad hoc, le teorie keynesiane legate all’arte sono attuate in vari Paesi del mondo tra cui l’Italia, con la legge n. 512/1982, applicata però in modo discontinuo.

Il Bloomsbury Group

Il Bloomsbury Group si riuniva con cadenza regolare al n° 46 di Gordon Square (Londra) per discutere di politica, economia e arte in tutte le sue manifestazioni di creatività e di espressione estetica.
Il circolo, fondato nel 1904, annoverava, tra gli altri, intellettuali e artisti protagonisti del loro tempo, come gli scrittori Virginia Wolf e E.M. Forster, il critico d’arte Roger Fry, il biografo Gilde Lytton Strachey1 e il pensatore ed economista John Maynard Keynes. I Bloomsberries, come venivano scherzosamente chiamati2, erano personalità anticonformiste, unite nell’intento di liberare l’arte e la vita dai bias cognitivi dell’epoca vittoriana, improntati alla repressione etica e al conformismo sociale.

Il collettivo non si dotò mai di un vero e proprio manifesto ufficiale. Tuttavia il documento costitutivo del gruppo potrebbe essere individuato nel trattato filosofico Principia Ethica (1903) di George E. Moore (1873-1958). Influenzato da questo pensatore, il Bloomsbury Group criticava la filosofia dell’utilitarismo, il cui assunto era la ricerca del piacere per mezzo della promozione di azioni eticamente buone, cioè efficienti e utili sia per l’individuo sia per la collettività. Per gli utilitaristi le condotte “buone” dovevano essere dirette a produrre il più alto grado di felicità per il maggior numero possibile di persone.
Moore, invece, rifiutava l’idea utilitarista della massimizzazione del piacere considerato come unico scopo dell’agire umano e privilegiava quei comportamenti che non avevano come unico obiettivo la felicità, ma erano dotati di ideali “più elevati”, quali la conoscenza, la saggezza, il piacere dei rapporti interpersonali e il godimento di oggetti raffinati e belli.

Il collettivo si appropriò delle teorie di Moore e intraprese una rivoluzione creativa, teorizzando la ricerca dei valori etici ed estetici legati al “bello” e al “buono” come principale scopo dell’esistenza umana. L’egoismo borghese e le costrizioni sociali tipiche dell’era precedente venivano sostituiti da nuovi codici volti alla celebrazione della libertà. Le prospettive del Bloomsbury Group miravano a creare una società moderna fondata su principi quali il pacifismo, l’uguaglianza tra sessi, l’accettazione della diversità, la democrazia e l’intolleranza verso ogni forma di discriminazione.

Questo circolo, i cui membri sono animati dalla ferma convinzione dell’importanza delle arti, influenzerà e sarà a sua volta influenzato dal più celebre economista del XX secolo: John Maynard Keynes (1883-1946).

Il pensiero keynesiano

Keynes è noto per aver teorizzato il sistema economico misto, sostenendo la necessità di un ruolo attivo dello Stato in economia a fianco dell’iniziativa privata; ciò in quanto il liberismo economico teorizzato dall’economista scozzese Adam Smith (1723-1790) non sarebbe mai stato in grado di risolvere le difficoltà delle economie di mercato.
Ma gli interessi di Keynes erano rivolti anche al mondo dell’arte: è stato un collezionista, nonché public buyer per la National Gallery di Londra; ha sostenuto finanziariamente il Bloomsbury Group; ha suggerito al Presidente americano Franklin D. Roosevelt il Public Works of Art Project, nel 1933-34, un piano politico-culturale volto a dare lavoro agli artisti rimasti disoccupati durante la Grande Depressione; è stato chairman dell’organismo che sarebbe diventato l’attuale Arts Council England, ente britannico promotore delle arti.

Per l’economista saper vivere e raggiungere il benessere significa coltivare le arti, la bellezza e la creatività al di là delle fatiche economiche. Secondo il suo pensiero, l’economia deve fornire le precondizioni materiali per il benessere umano: in altri termini, l’individuo sarà libero di raggiungere la piena realizzazione una volta risolti il problema economico e l’ossessione della scarsità dei beni. Questa condizione, in cui la povertà è stata sconfitta ed è stata raggiunta l’abbondanza, deve essere garantita da uno Stato interventista, che abbandoni i criteri di spesa utilitaristici, tipici del laissez-faire, per sostenere le arti.
Lo Stato esegue la sua funzione educativa fornendo alla società le condizioni per il pieno godimento della vita e per lo sviluppo della cultura; lo è il primo motore dell’iniziativa culturale, considerata patrimonio collettivo.

L’originalità del pensiero keynesiano consiste nel ritenere che il talento artistico possa essere considerato alla stregua di un bene pubblico e come tale destinato a soddisfare un pubblico interesse, ovvero la promozione della cultura. Pertanto, secondo l’economista, l’artista dovrebbe essere sostenuto finanziariamente dallo Stato per poter esprimere liberamente la propria creatività.

L’applicazione delle teorie keynesiane legate all’arte

Le teorie keynesiane legate all’arte trovano piena applicazione in Messico.
Negli ultimi decenni lo Stato federale ha avviato una serie di riforme fiscali che consentono agli artisti più famosi di pagare le imposte con le loro opere. Nel 1957 l’allora Ministro delle Finanze Hugo B. Margain liberò dal carcere, dove si trovava per evasione fiscale, il pittore Diego Rivera3, in cambio di una sua opera d’arte. Questo accordo gettò le basi dell’attuale sistema fiscale denominato pago en especie (“pagamento in natura”): l’artista paga i tributi consegnando allo Stato le proprie opere, previamente valutate da un apposito comitato. Le opere entrano a far parte della collezione del patrimonio nazionale e vengono quindi allocate in musei e luoghi pubblici e istituzionali.
Con questo regime fiscale lo Stato federale messicano combatte l’evasione, consente l’ingresso nel patrimonio statale di opere che incentivano la cultura e sostiene gli artisti.

Strumenti di politica fiscale simili a quello messicano sono noti anche in altri Paesi.
Nel Regno Unito da circa un secolo è in vigore l’Acceptance in Lieu, una misura che permette di pagare le imposte di successione cedendo allo Stato inglese beni di valore appartenuti al defunto. Dal 2011 la legge di bilancio ha esteso la possibilità di pagare in questo modo anche imposte diverse da quelle di successione.
In Irlanda il contribuente può optare per la cessione all’erario di un bene culturale di proprietà (quadri, documenti di rilevanza storica o letteraria, ville, sculture) in sostituzione dei corrispettivi dovuti per il pagamento di tributi.

In Francia la dazione di beni culturali per il pagamento di imposte è uno strumento giuridico ben conosciuto e utilizzato da parte di collezionisti e artisti grazie all’art. 1716 del Codice Generale delle Imposte e alla legge n. 68-1251 del 1968, diretta a favorire la conservazione del patrimonio artistico nazionale. Più conosciuta come “Legge sulle dazioni”, essa rappresenta un virtuoso esempio di implementazione del novero dei beni culturali francesi. La sua applicazione ha contribuito alla costituzione del Museo Picasso di Parigi, con la dazione di opere provenienti dall’asse ereditario dell’artista per il pagamento delle imposte.

La legge Guttuso

In Italia la legge n. 512/1982, nota come “Legge Guttuso”4, ha introdotto la possibilità di pagare le imposte di successione e quelle dirette mediante la cessione di beni culturali allo Stato.
Si tratta dell’applicazione di una sorta di datio in solutum o prestazione in luogo di adempimento, disciplinata dall’art. 1197 c.c., in virtù del quale: «il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta […]». Il principio previsto dal Codice civile stabilisce che il debitore può estinguere l’obbligazione mediante una prestazione diversa da quella dovuta, solo se il creditore vi acconsenta, ritenendola egualmente idonea a soddisfare il proprio interesse.
Nel caso della normativa in questione, lo Stato offre al cittadino la possibilità di sostituire il pagamento di alcune imposte con la cessione di beni culturali. 

La ratio della legge n. 512/1982 risiede nell’importanza di conservare, incrementare e valorizzare il patrimonio storico-artistico nazionale, in linea con i dettami costituzionali (artt. 9 e 117 Cost.).
Le prime cinque disposizioni normative della legge in oggetto riconoscono agevolazioni fiscali ai proprietari di beni culturali ai fini della detenzione, conservazione e restauro degli stessi.
Gli artt. 6 e 7 descrivono la procedura per il pagamento sia delle imposte di successione sia delle imposte dirette mediante la cessione dei beni culturali di cui all’art. 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, c.d. Codice Urbani, d.lgs. n. 42/2004 e ss. mod., ovvero mediante la cessione di opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio e di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione.

La procedura descritta per il pagamento di entrambe le tipologie di imposte presenta marginali differenze.
In virtù dell’art. 6 della normativa in esame, l’erede del defunto deve presentare al Ministero della Cultura e all’Agenzia delle Entrate la proposta di cessione debitamente sottoscritta, fornita di una dettagliata descrizione e idonea certificazione dei beni. Detta proposta interrompe i termini per il pagamento dell’imposta di successione.
Invece a norma dell’art. 7 il contribuente che intende pagare le imposte dirette mediante questo strumento di politica fiscale deve presentare la sopra descritta documentazione solo al Ministero della Cultura. In questo caso, tuttavia, la proposta non sospende l’obbligo di pagamento delle imposte dirette.
A seguito della ricezione dell’offerta, l’Amministrazione per i beni culturali dichiara, se del caso, l’interesse dello Stato ad acquisire il bene. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministero della Cultura, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sentita un’apposita commissione interministeriale, composta dal Ministro della Cultura o da un suo delegato, due rappresentanti del Ministero della Cultura e due rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Entro il termine perentorio di due mesi dall’emanazione del decreto, il contribuente deve notificare la propria accettazione.
Il d.lgs. n. 46/1999 ha esteso la disciplina descritta dall’art. 7 della legge n. 512/1982 anche all’IVA.

L’applicazione della legge n. 512/1982 è stata però scarsa e discontinua fin dalla sua emanazione, per vari motivi.
Primo tra tutti, la resistenza opposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è sempre stato restio a rinunciare agli introiti monetari immediati in luogo dell’arricchimento del patrimonio artistico. Gli altri fattori sono: la modesta qualità dei beni oggetto delle proposte a fronte di valori dichiarati molto elevati e l’eccessiva complessità della procedura.
Dal 1991 la commissione interministeriale che ha il compito di valutare le cessioni si è riunita a singhiozzo, rimanendo inattiva fino al 2010, anno in cui è stata ricostituita per poi interrompere nuovamente i lavori a causa della caduta del governo Berlusconi (novembre 2011).
Nel 2014 l’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha sottoscritto un decreto di nomina dei componenti della nuova commissione interministeriale, conosciuta con il nome di “Commissione 512”. In quell’occasione il Ministro dichiarava: «in questo modo lo Stato adempie ad un duplice obiettivo: da un lato, in un momento di crisi, consente ai cittadini di assolvere ai propri obblighi fiscali tramite la cessione di opere d’arte, dall’altro, torna ad acquisire patrimonio storico e artistico. La legge esiste da oltre trent’anni ma, salvo casi sporadici, non è stata mai attuata con convinzione, e questa commissione non era stata rinnovata e non si riunisce dal 2010, sebbene l’esperienza di altri Paesi europei, l’Inghilterra prima fra tutti, ne dimostri le grandi potenzialità».
Tuttavia il decreto Franceschini non ha modificato sostanzialmente l’originaria procedura descritta nel testo legislativo del 1982, che è rimasta complessa e farraginosa.
I lunghi e ripetuti periodi di inattività della commissione interministeriale hanno impedito la diffusione della legge n. 512/1982 tra i contribuenti. Anche i professionisti del settore come commercialisti e avvocati tributaristi, consapevoli delle sopra citate problematiche di applicazione, per molto tempo non hanno consigliato ai propri clienti la cessione di opere d’arte come mezzo per estinguere i propri debiti fiscali.

Un allineamento dell’Italia ad altri Paesi nell’applicazione della normativa in oggetto è auspicabile. I vantaggi sarebbero molteplici: per i cittadini sarebbe un’opportunità per estinguere le proprie pendenze tributarie, per lo Stato sarebbe un’occasione per acquisire opere anche di artisti moderni e/o contemporanei e implementare il proprio patrimonio culturale, in un periodo storico in cui non sussistono risorse economiche per provvedervi.
La stabile applicazione della legge n. 512/1982 sarebbe coerente con i dettami delle teorie keynesiane: lo Stato deve intervenire non solo in economia, ma anche nelle arti, per dare voce alla componente creativa dell’essere umano, non immediatamente produttiva di denaro, ma indispensabile per la qualità della vita e il benessere.

Note

  • 1 Virginia Wolf (1882-1941): considerata una delle principali figure della letteratura inglese del XX secolo, attivista impegnata nell’affermazione dei diritti delle donne. Tra le sue opere più famose: La signora Dalloway (1925), Gita al faro (1927), Orlando (1928). E.M. Forster (1879-1970): scrittore; tra i suoi romanzi più famosi, Camera con Vista (1908), Casa Howard (1910), Maurice (1914), Passaggio in India (1924). Roger Fry (1866-1934): studioso prevalentemente della pittura francese di fine Ottocento, cui diede il nome di Postimpressionismo. Gilde Lytton Strachey (1880-1932): noto per aver ideato una nuova forma di biografia in cui l’indagine psicologica e l’ironia sono combinate con arguzia e irriverenza; grazie alla sua biografia del 1921 sulla regina Vittoria vinse il premio letterario James Tait Black Memorial Prize.
  • 2 Termine coniato dalla combinazione di bloom e berry, «bacca in fiore».
  • 3 Diego Rivera (1886-1957): pittore e muralista messicano di ideologia comunista, marito della pittrice Frida Kahlo (1907-1954).
  • 4 Dal nome dell’artista Renato Guttuso (1911-1987), eletto in Parlamento nel 1976 e nel 1979 tra le fila del partito comunista. Ha partecipato alla formulazione della proposta parlamentare riguardante i vantaggi fiscali per i proprietari di beni culturali.

Referenze iconografiche: Monstar Studio/Shutterstock

Donatella Cesarini

Avvocato del Foro di Piacenza e docente di scienze giuridico-economiche. È esperta sia di didattica tradizionale sia di potenziamento con utilizzo della metodologia CLIL. Al suo attivo ha varie pubblicazioni che trattano argomenti giuridico-economici attraverso un approccio CLIL e numerosi approfondimenti didattici pubblicati con Sanoma.