L'aumento della criminalità giovanile

Sono in preoccupante aumento nel nostro Paese i reati commessi da minori. Tra i più diffusi e in tendenziale crescita rientrano le rapine, gli scippi, i furti negli esercizi commerciali, le lesioni, le percosse, i danneggiamenti, i delitti informatici, le violenze sessuali, i reati di spaccio e ricettazione.

Le baby gang

È cresciuto il fenomeno delle baby gang, solitamente composte da meno di dieci adolescenti di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni e caratterizzate dalla ripetitività dei reati commessi e dalla loro gravità: tra essi rientrano infatti le risse con percosse e lesioni, gli atti vandalici, il disturbo della quiete pubblica, gli atti di bullismo. Le vittime più frequenti sono i loro coetanei.
I giovanissimi componenti delle baby gang si dimostrano generalmente incapaci di comprendere la gravità dei loro comportamenti, sono privi di freni inibitori e non provano empatia verso le loro vittime. Ma quali motivazioni sono alla base dell’ingresso in gruppi simili? Le spiegazioni fornite dagli esperti, soprattutto psicologi, sono quelle di rapporti problematici con la famiglia, di disagio sociale ed economico, di difficoltà relazionali; l’appartenenza alla “banda” diventa una risposta appagante al proprio isolamento e stato di insoddisfazione.
Tra i membri della gang sono ampiamente utilizzati i social network, sia per comunicare tra loro sia per diffondere in rete gli eccessi compiuti, cosa che, purtroppo, comporta sia la deresponsabilizzazione delle azioni illecite sia il sorgere di comportamenti emulativi.

La responsabilità penale

Sappiamo che la responsabilità penale è riconosciuta nel nostro Paese a partire dai quattordici anni: di conseguenza sotto questo limite di età non si può essere né processati né puniti. Negli altri Paesi europei l’età minima per l’imputabilità penale varia dai dieci anni (Regno Unito e Cipro) ai diciotto (Belgio e Lussemburgo).
Per quanto riguarda i giovani di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, il nostro sistema giudiziario privilegia l’aspetto rieducativo rispetto a quello punitivo; la custodia cautelare, infatti, può essere applicata solamente nei casi di reati per cui la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore a sei anni.
Vengono privilegiati provvedimenti prevalentemente rieducativi, tra cui:

  • la permanenza in casa, ossia l’obbligo di rimanere presso l’abitazione familiare, che si accompagna spesso al divieto di comunicare con persone esterne;
  • il collocamento in comunità, se il giovane ha violato determinati obblighi o si è allontanato in modo ingiustificato dall’abitazione;
  • la messa alla prova, un percorso che consente di estinguere il reato: il minore accetta di propria volontà di svolgere attività di pubblica utilità sotto il controllo dei servizi sociali.

Il decreto Caivano e la legge di conversione

Nel settembre 2023, all’indomani di tragici episodi di violenza che si erano verificati nel Comune di Caivano (Napoli), è stato emanato dal Governo un decreto legge (d.l. n. 123/2023) volto a rafforzare gli interventi contro la criminalità minorile.

Il decreto è stato convertito nella legge n. 159/2023, che prevede specifiche misure di contrasto alla criminalità giovanile e alla povertà educativa; il suo obiettivo è principalmente quello di sanzionare comportamenti contrari alla legge, oltre che di prevedere percorsi di rieducazione del minore che ha commesso atti illeciti.

I principali provvedimenti

Esaminiamo i principali provvedimenti previsti dalla legge n. 159/2023.

 

Il DASPO urbano
Da tempo è applicato in Italia il Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) per contrastare la violenza all’interno degli stadi. Dal 2017 opera anche il DASPO urbano, una misura comminata a livello personale che impedisce l’accesso a specifiche zone della città, allo scopo di tutelarne la sicurezza e di contrastare fenomeni che comportano degrado urbano, come ad esempio molestie dovute a stati di ubriachezza, bivacchi non autorizzati, azioni violente o predatorie.
La possibilità di applicare il DASPO urbano è stata estesa ai minori di età superiore ai quattordici anni; in particolare è vietato avvicinarsi a locali ed esercizi pubblici a chi, oltre che avere subito denuncia per cessione di stupefacenti, detiene droghe a fini di spaccio. Il questore può inoltre disporre misure accessorie, quale l’obbligo di presentarsi agli uffici di Polizia almeno due volte a settimana.

 

Arresto in flagranza
È ora ammesso l’arresto in flagranza del minore (dai quattordici anni) per il reato di porto d’armi o di altri oggetti idonei a offendere e sono state inasprite le sanzioni per questa tipologia di reato.

 

I poteri del questore
Per quanto riguarda i minori di età compresa tra i dodici e i quattordici anni (ricordiamo, non imputabili) che commettono delitti di particolare gravità, con pena della reclusione non inferiore a 5 anni, essi possono essere convocati dal questore insieme ad almeno un genitore, cui potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro, a meno che provi di non aver potuto impedire il reato. Si tratta del cosiddetto ammonimento, che rappresenta l'unico provvedimento applicabile in ambito penale al di sotto dei quattordici anni.
Verso i minori ultra quattordicenni è ora ammesso l’avviso orale, provvedimento con cui il questore avvisa la persona che si presume realizzi proventi di reati e sia quindi socialmente pericolosa che esistono indizi a suo carico ed è pertanto tenuta a mantenere una condotta conforme alla legge. Il questore può inoltre proporre all’autorità giudiziaria di vietare ai minori di possedere o utilizzare telefoni cellulari o altri simili dispositivi se il loro uso è servito a realizzare comportamenti che hanno determinato l’avviso orale.

 

Percorso di rieducazione

Nel caso di reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore a cinque anni, il pubblico ministero notifica al minore e a chi esercita la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di rieducazione civica. All’interno del programma rieducativo il minore è tenuto a svolgere lavori socialmente utili. Se il suo percorso ha esito positivo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere e dichiara l’estinzione del reato; nel caso opposto rimette gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento.

 

Abbandono scolastico
È stato introdotto un inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori che non mandano i figli alla scuola dell’obbligo. Nel caso della dispersione assoluta (il minore non è mai stato iscritto a scuola) la pena prevista arriva fino a due anni di reclusione; nell’ipotesi di abbandono (il minore fa un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico) la pena prevista è fino a un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l’obbligo perdono il diritto di percepire l’assegno di inclusione.

La necessità dell'educazione

I provvedimenti varati con la legge n. 159/2023 rispondono alla necessità di fronteggiare il pericoloso aumento della criminalità giovanile e alla constatazione che i giovani di oggi sono pienamente consapevoli delle loro azioni; la risposta dello Stato, per quanto severa, ha comunque una finalità prevalentemente preventiva e di tutela verso le vittime.

Gli interventi punitivi, però, non possono bastare. È necessaria un’adeguata opera di educazione, distribuita e applicata in diversi ambiti: familiare, scolastico e mediatico; occorre orientare i giovani alla cultura della legalità e favorire la loro partecipazione all’interno della società civile.

A tale scopo si sono rivelate particolarmente utili, e vanno quindi potenziate, determinate iniziative, tra cui:

  • attività di aggregazione negli orari extra scolastici;
  • azioni mirate a combattere l’abbandono della scuola;
  • percorsi di educazione all’uso corretto dei social;
  • interventi di mediazione familiare e di supporto ai genitori;
  • realizzazione di laboratori volti a promuovere la conoscenza delle regole e dei valori sociali.

 

Referenze iconografiche: herukru/Shutterstock

Maria Rita Cattani

Laureata in giurisprudenza, ha insegnato per molti anni diritto ed economia presso l’Istituto Fermi di Modena; attualmente è in pensione. È autrice di corsi di diritto ed economia per i marchi Paravia e Paramond.