La Legge di bilancio per il 2024
Sintesi didattica delle novità introdotte
La prima sezione è composta da un solo articolo suddiviso in 561 commi.
Imposte sui redditi
Fringe benefits lavoro dipendente (articolo 1, commi 16 e 17)
Elevato il limite di esenzione fiscale e contributivo per le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore dipendente sotto forma di beni ceduti e servizi prestati (fringe benefits). L’attuale limite annuo di 258,23 euro è elevato a 2 000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1 000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.
Rientrano nei suddetti limiti le somme erogate o rimborsate al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica, del gas e delle spese per il contratto di locazione e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Premi di risultato (articolo 1, comma 18)
Estesa ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione dell’imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali, dal 10 per cento al 5 per cento. L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti privati che percepiscono una retribuzione sotto forma di premi di risultato e partecipazione agli utili d’impresa.
Esistenze iniziali di beni (articolo 1, commi da 78 a 85)
Riconosciuta, agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 (Variazioni delle rimanenze) del Tuir. L’adeguamento può essere effettuato:
- attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi;
- mediante la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.
In caso di eliminazione dei valori, è previsto il pagamento:
- dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito con apposito decreto dirigenziale;
- di una imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato come sopra e il valore eliminato.
In caso di iscrizione di maggiori valori è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, pari al 18 per cento.
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario richiedere l’adeguamento dei valori nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
L’adeguamento:
- non rileva a fini sanzionatori di alcun genere;
- è riconosciuto ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023;
- non può essere utilizzato ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti, nel limite del valore iscritto o eliminato;
- non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.
L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ritenuta sui bonifici (articolo 1, comma 88)
Aumentata, a decorrere dal 1° marzo 2024, dall’8 per cento all’11 per cento l’aliquota della ritenuta che le banche e le poste devono operare, a titolo di acconto d’imposta, sugli accrediti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Ritenuta sulle provvigioni (articolo 1, commi 89 e 90)
Estesa, a decorrere dal 1° aprile 2024, l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. La ritenuta opera anche nei confronti degli agenti e mediatori di assicurazione.
Partecipazioni societarie qualificate (articolo 1, comma 59)
Estesa ai soggetti non residenti la disciplina della cosiddetta participation exemption, ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Locazioni brevi e cessione di beni immobili (articolo 1, commi da 63 a 67)
Innalzata al 26 per cento (attualmente è il 21 per cento) l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta – previa opzione – a titolo di cedolare secca sulle locazioni brevi da parte delle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
L’innalzamento dell’aliquota non opera limitatamente ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Si prevede inoltre che la ritenuta del 21 per cento venga operata a titolo di acconto, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione.
Ampliati i casi in cui si genera una plusvalenza realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi rientranti nel superbonus con fruizione della detrazione come sconto in fattura o cessione del credito. A partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine dei lavori, la plusvalenza del 26 per cento andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione.
Se gli interventi agevolati si sono conclusi da non più di 5 anni rispetto all’atto di vendita, non rientrano nei costi deducibili e non concorrenti alla plusvalenza quelli relativi agli interventi agevolati con superbonus. Se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di cinque anni rispetto all’atto della cessione, si tiene conto del 50 per cento di tali spese.
Rivalutazione terreni e partecipazioni (articolo 1, commi 52 e 53)
Riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota del 16 per cento. I beni devono essere posseduti al 1° gennaio 2024 e il termine di versamento è fissato al 30 giugno 2024 (della rata unica o della prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo). Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
Deduzione Ires e Irap (articolo 1, commi da 49 a 51)
Differite in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo, le deduzioni della quota dell’1 e del 3 per cento dei componenti negativi, prevista, ai fini Ires e Irap, rispettivamente per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2026.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la disciplina sui limiti alla deduzione di perdite e svalutazioni, limitatamente alla quota dell’1 per cento dei componenti negativi ivi previsti; per quello in corso al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata ugualmente non applicando la disciplina di cui sopra, limitatamente alla quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti; per quelli in corso al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, la legge prevede che non si tenga conto delle disposizioni precedenti circa la deduzione della quota dell’ammontare dei componenti negativi.
Detrazioni e crediti d’imposta
Credito di imposta editoria (articolo 1, comma 319)
Riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascun anno.
Superbonus 110 (articolo 1, commi 894 e 895)
Riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento, per le spese sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per cento.
Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese.
IVA e altri tributi
Aliquote Iva prodotti igiene femminile e prima infanzia (articolo 1, comma 45)
Ridotta al 10 per cento l’aliquota Iva relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini (precedentemente ridotta al 5 per cento). Ripristinata inoltre l’aliquota ordinaria del 22 per cento sui seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.
Aliquota Iva pellet (articolo 1, comma 46)
Prorogata ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione, dal 22 per cento al 10 per cento, dell’aliquota Iva per la cessione dei pellet.
Comuni colpiti dagli eventi sismici (articolo 1, comma 422)
Prorogate al 2024 le esenzioni a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione.
Relativamente agli immobili inagibili a causa del sisma è prorogata per tutto il 2024 l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tari).
Ivie e Ivafe (articolo 1, comma 91)
Elevata all’1,06 per cento (attualmente è lo 0,76 per cento) l’aliquota ordinaria dell’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e al 4 per mille annuo (attualmente è il 2 per mille) l’aliquota dell’Ivafe per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Residenti fuori della UE (articolo 1, comma 77)
Ridotto da 154,95 euro a 70 euro il valore minimo oltre il quale non è dovuto il pagamento dell’Iva (tax free) delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE.
Tali norme si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.
Plastic tax e sugar tax (articolo 1, comma 44)
Posticipata al 1° luglio 2024 (rispetto al 1° gennaio 2024) la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax.
Imu (articolo 1, comma 71)
Specificati i casi di esenzione Imu per gli immobili, posseduti da alcune tipologie di soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto. L’esenzione spetta anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le menzionate attività, con modalità non commerciali.
Altre disposizioni
Mutui prima casa (articolo 1, commi da 7 a 13)
Prorogato fino al 31 dicembre 2024 il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, che prevede, per le categorie prioritarie, di fruire di una copertura fino alla misura massima dell’80 per cento della quota capitale. Per poter usufruire della copertura è necessario avere un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40 mila euro annui e richiedere un mutuo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile.
Per l’anno 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, l’agevolazione è considerata prioritaria per i nuclei familiari che includono:
- tre figli con età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40 000 euro annui;
- quattro figli con età inferiore a 21 anni che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45 000 euro annui;
- cinque o più figli con età inferiore a 21 anni, che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 50 000 euro annui.
Bonus sociale elettrico (articolo 1, comma 14)
Introdotto un contributo straordinario per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico limitatamente al primo trimestre 2024. Il contributo sarà riconosciuto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.
Contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (articolo 1, comma 15)
Riconosciuto un esonero di 6 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
L’agevolazione spetta, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2 692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1 923 euro.
Donne vittime di violenza (articolo 1, commi da 191 a 193)
Riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8 000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile, ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto a tempo indeterminato.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.
Congedi parentali (articolo 1, comma 179)
Aumentata da uno a due mesi la durata massima del periodo di congedo parentale che i genitori possono richiedere, alternativamente, fino al sesto anno di vita del bambino.
L’indennità spettante è pari all’80 per cento della retribuzione, nel limite massimo di un mese e al 60 per cento nel limite massimo di un ulteriore mese. Limitatamente al solo anno 2024, la percentuale è elevata all’80 per cento anche per il secondo mese.
Lavoratrici con figli (articolo 1, commi da 180 a 182)
Riconosciuto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3 000 euro riparametrato su base mensile.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (articolo 1, commi da 126 a 130)
Limitatamente al biennio 2024-2025, i soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.
Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l’onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir.
Il versamento dell’onere può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione.
Canone Rai (articolo 1, commi 19 e 20)
Ridotto da 90 a 70 euro annui per l’anno 2024 il canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
Strutture turistico-alberghiere (articolo 1, commi da 21 a 25)
Introdotto, per il primo semestre 2024, un trattamento integrativo speciale a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.
Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle ore di lavoro straordinario e l’accesso è consentito ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo di imposta 2023, a 40 000 euro.
Polizze rischi catastrofi (articolo 1, commi da 101 a 107)
Istituito l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Isee (articolo 1, commi da 183 a 185)
Prevista l’esclusione, nella determinazione dell’Isee, fino al valore complessivo di 50 000 euro, dei titoli di Stato nonché dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Bonus asili nido (articolo 1, commi 177 e 178)
Elevato a 2 100 euro (attualmente 1 500 euro se l’Isee non supera 25 000 euro e 1 000 euro se compreso tra 25 000 euro e 40 000 euro) l’incremento del buono spettante ai nuclei familiari con un valore dell’Isee non superiore a 40 000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni e con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il bonus spetta per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati.
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