Il reddito di cittadinanza
Sintesi didattica delle novità introdotte
Il reddito di cittadinanza, introdotto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, è uno strumento di sostegno economico rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povertà, con lo scopo di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro e l’inclusione sociale dei relativi componenti.
La domanda può essere presentata:
- recandosi presso gli uffici postali e compilando l’apposito modello predisposto dall’Inps;
- online, direttamente dal sito ufficiale del reddito di cittadinanza;
- attraverso i Centri di Assistenza Fiscale.
Per usufruire del reddito di cittadinanza occorre sottoscrivere con il Centro per l’impiego, alternativamente:
- un Patto per il lavoro;
- un Patto per la formazione;
- un Patto per l’inclusione sociale.
La sottoscrizione di uno di tali accordi implica la frequenza di corsi di formazione, lo svolgimento di lavori socialmente utili e l’accettazione di almeno una delle tre offerte di lavoro che verranno presentate.
In caso di accettazione della richiesta, il beneficio economico viene erogato attraverso una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievo in contanti di 100 euro al mese e con l’obbligo di utilizzare l’intero contributo entro il mese di erogazione.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare non esonerati, devono presentare la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
La quantificazione del beneficio economico
Il beneficio economico è pari alla somma di due componenti:
- la quota A, che integra il reddito fino a un massimo di 6000 euro l’anno; varia in funzione del numero e della tipologia di componenti il nucleo familiare;
- la quota B, quale contributo per l’affitto o per il mutuo, che non può superare 3360 euro l’anno in caso affitto e 1800 euro l’anno in caso di mutuo.
La norma fissa un importo minimo annuo di 480 euro (pari alla somma delle due quote) e un importo massimo pari a 9360 euro.
A seconda della composizione del nucleo familiare è prevista una soglia “obiettivo”, per raggiungere la quale il reddito già percepito verrà integrato.
I requisiti richiesti
I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani o di uno Stato membro UE, oppure stranieri con regolare permesso di soggiorno;
- essere residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa;
- avere ISEE inferiore a 9360 euro;
- avere un patrimonio immobiliare, con esclusione della casa d’abitazione, inferiore a 30.000 euro;
- avere un patrimonio mobiliare inferiore a 6000 euro, elevato di 2000 euro per ogni componente familiare successivo al primo (fino a un massimo di 10.000 euro). Il limite è incrementato di 1000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di 5000 euro in caso di presenza di una persona con disabilità;
- avere un reddito familiare non superiore a 6000 euro o a 9360 euro in caso di affitto.
Non hanno diritto al reddito di cittadinanza:
- i nuclei familiari in cui un componente è in possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi precedenti alla richiesta del beneficio, nonché di auto di cilindrata superiore ai 1600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolate negli ultimi 2 anni;
- i nuclei familiari con un componente in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
- i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena;
- i nuclei familiari in cui un componente risulta essersi dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa).
La durata e la perdita del beneficio economico
Il reddito di cittadinanza è riconosciuto per la durata massima di 18 mesi e può essere rinnovato per i successivi 18 mesi, previa sospensione dell’erogazione per una mensilità.
Il beneficio decade nei casi di mancata:
- sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale;
- partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione;
- accettazione delle tre offerte di lavoro congrue (o della prima offerta di lavoro congrua in caso di rinnovo del beneficio);
- comunicazione tempestiva delle variazioni di lavoro o della composizione del nucleo familiare all’Inps.
Le sanzioni
Le sanzioni sono graduate a seconda della gravità della violazione commessa.
Nei casi di dichiarazione o utilizzo di dichiarazione falsa, le sanzioni sono di natura penale e comportano la reclusione fino a 6 anni con revoca immediata del reddito di cittadinanza. Nell’ipotesi di accertamento da parte dell’Inps della non veridicità delle informazioni dichiarate, è prevista la revoca immediata del beneficio con obbligo di restituzione di quanto percepito indebitamente.
Nei casi di mancata comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di qualsiasi informazione che potrebbe comportare la revoca del beneficio o una sua riduzione, la sanzione è sempre di natura penale (reclusione da 1 a 3 anni).
In caso di condanna definitiva del beneficiario, questo sarà tenuto alla restituzione di quanto percepito indebitamente e non potrà essere ammesso nuovamente al beneficio nei 10 anni successivi alla condanna.
Referenze iconografiche: Phonlawat chaicheevinlikit/123RF