La fattura elettronica
I nuovi obblighi di trasmissione telematica dei dati
Il quadro normativo
La Legge n. 205/2017 all’art. 1, comma 909 (c.d. legge di bilancio), nell’ottica di un ammodernamento delle procedure di trasmissione e conservazione dei dati e di una semplificazione del sistema contabile, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, utilizzando il Sistema d’Interscambio (SdI), per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tra operatori residenti, stabiliti nel territorio dello Stato.
La normativa citata ha stabilito anche l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture relative alle operazioni da e verso l’estero (intra ed extracomunitarie) con cadenza mensile.
Tali disposizioni riguardano le operazioni per le quali è prevista la fatturazione, effettuate a decorrere dal
1° gennaio 2019, con alcune eccezioni: l’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti delle filiere delle imprese con contratto di appalto di lavori, servizi o forniture con la pubblica amministrazione.
Il decreto legge n. 79/2018 ha poi disposto la proroga al 1° gennaio 2019 del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione per le cessioni di carburante per autotrazione rese da impianti di distribuzione stradale.
Infine, con il provvedimento 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per poter emettere le fatture elettroniche e successivamente con la circolare n. 8/2018 ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sul nuovo servizio.
Gli obiettivi della nuova normativa
Considerato il quadro normativo, è utile comprendere quali siano stati i motivi e gli scopi per i quali è stata introdotta questa innovazione. In primo luogo, essa vuole migliorare l’interscambio dei dati, fornendo uno strumento moderno alle imprese. Inoltre essa consente una comunicazione senza particolari oneri all’Agenzia delle Entrate.
Valorizzare il patrimonio informativo significa rendere più fruibili i dati ai fini del controllo e rendere un servizio più efficiente ai cittadini. L’acquisizione dei dati tramite il sistema della fatturazione elettronica potrebbe inoltre permettere di implementare la dichiarazione precompilata e fornire una banca dati per la certificazione unica.
Ai fini della lotta all’evasione fiscale sicuramente essa pone un freno all’utilizzo fraudolento di fatture false e al mancato versamento dell’Iva.
Che cos’è una fattura elettronica
In base al provvedimento del 30 aprile 2018, la fattura elettronica è «un documento informatico, trasmesso per via telematica al Sistema d’Interscambio».
Essa contiene le medesime informazioni della fattura emessa con modalità cartacea:
- data;
- dati dell’emittente (nome della ditta, ragione o denominazione sociale, il numero di partita Iva);
- dati del compratore (nome della ditta, denominazione sociale e, se il cliente non è un’impresa, il nome, il cognome e l’indirizzo).
Si tratta tecnicamente di un file in formato XML (eXtensible Markup Language) e per la sua predisposizione l’Agenzia delle Entrate rende gratuitamente disponibile una procedura web, tramite un’applicazione utilizzabile da dispositivo mobile e un software da installare su PC.
La trasmissione della fattura elettronica
La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato previsto dall’art. 21 del d.p.r. n. 633/72 (TU Iva), cioè dall’imprenditore che effettua la cessione del bene o una prestazione di servizi. La fattura può essere trasmessa anche da un intermediario, purché vengano soddisfatti i requisiti per l’identificazione del soggetto trasmittente.
L’invio può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), tramite i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, attraverso il modello web service. Il sistema d’interscambio effettua dei controlli per ogni file trasmesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro cinque giorni, una ricevuta di scarto al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui è stata inviata. In caso di scarto le fatture si considerano non emesse.
Anche nel caso in cui il file sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. Tali regole sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’art. 26 del d.p.r. n. 633/72 cioè per le note di credito o di debito.
Le note di variazione sono documenti che servono a correggere in aumento o diminuzione una fattura emessa con dati errati, ad esempio quando in fattura è stata indicata un’aliquota errata o una base imponibile non corretta o anche quando viene riconosciuto al cliente uno sconto non indicato nella fattura in origine.
La conservazione della fattura elettronica
Il soggetto che emette la fattura deve essere stabilito o identificato in Italia. Può conservare elettronicamente le fatture emesse e le note di variazione trasmesse utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, previo accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
I termini di trasmissione al Sistema d’Interscambio
Le fatture immediate fino al 30 giugno 2019
Come noto, i termini di emissione delle fatture sono previsti dall’art. 21 del d.p.r. n. 633/72.
Fino al 30 giugno 2019, l’emissione della fattura deve essere contestuale alla cessione del bene, e quindi avvenire entro le ore 24 del giorno.
Considerato che la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente non è improbabile che un iter di emissione si possa concludere oltre le ore 24 del medesimo giorno. In virtù di tale possibilità, considerati anche i controlli che il SdI esegue sui documenti trasmessi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il file viene trasmesso tempestivamente al SdI (in assenza di un suo scarto, che comunque comporta la possibilità di un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi), i tempi di elaborazione diventano marginali poiché viene considerata, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI riportata nel campo indicato.
In base a quanto stabilito dal d.l. n. 119/2018, nel primo semestre 2019 i contribuenti potranno beneficiare di un trattamento sanzionatorio agevolato.
All’art. 10 viene infatti previsto che, qualora la fattura venga emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica, le sanzioni non trovano applicazione. Si applicano invece con riduzione dell’80% qualora la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo.
Le fatture immediate dal 1° luglio 2019
A far data dal 1° luglio 2019, in base alle modifiche intervenute con l’art. 11 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2019) sono stati variati i termini per l’emissione della fattura: sarà infatti possibile procedere entro i dieci giorni successivi rispetto a quello di effettuazione dell’operazione. Tra i dati da indicare nella fattura dovrà essere specificata anche la data in cui è effettuata la cessione dei beni, nel caso in cui non coincida con quella di emissione.
Tale cambiamento ha reso necessario mutare i termini per la registrazione. Il testo dell’art. 23 del d.p.r.
n. 633/72 modificato dalle disposizioni normative citate prevede che «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese».
Quindi una fattura emessa il giorno 1° agosto 2019 potrà essere trasmessa al SdI entro l’11 agosto e dovrà essere annotata entro il 15 settembre.
Nel medesimo decreto collegato è stata inserita anche una semplificazione riguardante la registrazione degli acquisti. Infatti con le modifiche intervenute sull’art. 25 del d.p.r. n. 633/72, il nuovo testo non prevede più la numerazione progressiva delle fatture degli acquisti né l’indicazione nel registro del numero progressivo. Tale adempimento non è stato ritenuto più necessario, poiché il numero di protocollo sarà attribuito automaticamente dal SdI.
Le fatture differite
Fanno eccezione a quanto sopra le fatture differite, per le quali il comma 4 dall’art. 21 del d.p.r. n. 633/72 prevede che, nelle ipotesi di cessione dei beni la cui consegna e spedizione risulti da un documento di trasporto (DDT) o per le prestazioni di servizio individuabili attraverso idonea documentazione e avvenute nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, l’emissione può essere fatta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, con la liquidazione dell’imposta riferita al momento dell’effettuazione.
Le modalità di consultazione
Le fatture elettroniche trasmesse sono consultabili dall’utente che le ha trasmesse o da un suo intermediario appositamente delegato. Le autorità della Guardia di Finanza o dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate possono consultarle solo dopo aver preventivamente formalizzato una comunicazione al contribuente. L’attività di controllo è quindi riservata agli operatori incaricati che possono trattare i dati acquisiti grazie alla tracciabilità delle loro operazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi emette o riceve fatture elettroniche può conservarle tanto in Italia quanto all’estero, a patto che esista uno strumento giuridico che preveda e disciplini la reciproca assistenza.
Come accedere al servizio sul portale dell’Agenzia delle Entrate
È possibile accedere ai servizi offerti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate attraverso il sito Agenzie delle Entrate – Fatture e Corrispettivi.
L’accesso presuppone il possesso delle credenziali: codice pin e password (utenti Fiscoline ed Entratel). L’applicativo prevede la registrazione dell’indirizzo telematico per l’individuazione del soggetto che effettua la trasmissione.
La procedura è semplice da utilizzare. In ogni caso il call center dell’Agenzia delle Entrate (al numero 848.800.444 per i contribuenti Fiscoline e al numero 800.863.113 per i contribuenti Entratel) fornisce assistenza anche per questo nuovo servizio.
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