L’Esame di Stato 2024
Le indicazioni dell’ordinanza ministeriale
Le modalità dell'Esame di Stato 2024: come lo scorso anno, la formula d’esame si riconferma in continuità con quella applicata prima della pandemia.
L’Ordinanza Ministeriale 55, emessa il 22-03-2024, definisce le modalità di esecuzione dell’Esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di secondo grado.
Già lo scorso anno il MIM si era pronunciato in merito a un sostanziale ritorno alla formula d’esame applicata ante 2020, ossia prima del Covid, e la struttura dello stesso anche quest’anno non ha subito sostanziali cambiamenti.
La normativa, come in precedenza, è strutturata in più parti:
- una prima parte che illustra i requisiti di partecipazione all’esame e gli adempimenti burocratici preliminari che devono seguire le istituzioni scolastiche;
- una seconda parte che definisce la struttura dell’esame e le tempistiche di svolgimento;
- un’ultima parte relativa alla valutazione delle prove e del Curriculum scolastico e agli adempimenti finali.
Come indicato dall’art. 2 dell’O.M., l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio, per l’anno scolastico 2023/2024, il giorno 19 giugno 2024 alle ore 8.30, con lo svolgimento della prima prova scritta. Le Commissioni si riuniranno in seduta preliminare lunedì 17 giugno, per definire, come di consueto, il calendario degli esami e adempiere agli adempimenti di legge.
I requisiti di partecipazione all’Esame di Stato
Per poter accedere alle prove d’esame, i candidati devono:
Anche quest’anno non è invece necessario aver effettuato o completato i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) previsto per il triennio. |
Le fasi preliminari
Il documento del 15 maggio
Ai sensi dell’art. 10, entro il 15 maggio 2024 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. 62/2017, un documento “che illustra i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo seguito, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”.
Per ciascuna disciplina interessata sono evidenziati gli OSA (Obiettivi specifici di apprendimento) e i risultati di apprendimento richiesti ai fini della valutazione di Educazione civica.
Il documento indica inoltre le modalità con le quali l’insegnamento di una Disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL (se previsto dal percorso di studi).
Per le classi o gli studenti che hanno seguito i percorsi di apprendistato di primo livello, finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo dell’istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene dettagliata relazione sulla peculiarità di tali percorsi.
Dalle risultanze di tale documento la Commissione trae gli elementi per la conduzione del colloquio.
Al documento si allegano poi le simulazioni delle prove d’esame effettuate durante l’anno scolastico, le indicazioni delle iniziative realizzate in preparazione dell’Esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini effettuati, le attività e i progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica.
Le operazioni da svolgere durante lo scrutinio finale
L’art. 11 dell’Ordinanza ministeriale fa riferimento a tutte le operazioni di valutazione degli studenti svolte dal consiglio di classe durante lo scrutinio finale, tra le quali l’attribuzione del credito scolastico maturato nell’ultimo anno, che sommato a quello del secondo biennio può arrivare a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto.
Per i candidati interni degli Istituti professionali provenienti da percorsi di IeFP, che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza e/o per la quarta, in sede di scrutinio il consiglio di classe attribuisce il credito mancante in base al riconoscimento dei “crediti formativi” effettuato al momento del passaggio all’istruzione professionale.
I PCTO, ove svolti, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi si riferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
Per i candidati esterni valgono le seguenti regole.
- Per quelli ammessi all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale hanno sostenuto l’esame preliminare:
- nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta;
- nella misura di punti sette per la classe terza, se il candidato non è in possesso di promozione o idoneità alla classe terza;
- sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta.
- Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è quello già attribuito negli anni precedenti.
Il MI ha fornito le indicazioni operative per la predisposizione del Curriculum dello studente, documento di riferimento importante per l’Esame di Stato introdotto nel 2015, il cui Modello è stato adottato con il D.M. 88 del 6 agosto 2020 che viene allegato al diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.
A partire da quest’anno il Curriculum, come previsto dalle Linee guida per l’orientamento, è parte integrante dell’E-portfolio personale dello studente, al quale il personale scolastico, gli studenti e le famiglie possono accedere collegandosi alla piattaforma UNICA.
I candidati possono aggiornare le informazioni relative al Curriculum fino al 5 giugno.
Ma la novità di questo anno scolastico è che, ai sensi delle Linee guida per l’orientamento, gli studenti sono chiamati a caricare sulla piattaforma il proprio ‘capolavoro’, richiesta che sta generando apprensione perché in molti temono sia un ulteriore elemento di valutazione nell’esame che si apprestano ad affrontare.
Questi timori sono ingiustificati: il capolavoro è uno strumento di presentazione del percorso scolastico dello studente e un prodotto che evidenzia le competenze acquisite durante la scuola superiore. Non sarà quindi obbligatoriamente un elemento di verifica durante il colloquio, ma deve essere visto piuttosto come una opportunità per il candidato per dialogare con la Commissione e raccontare, attingendo anche alle informazioni presenti nel Curriculum, la propria storia personale.
I docenti del consiglio di classe e i docenti tutor possono prendere visione del ‘capolavoro’ e, se necessario, fornire agli allievi correzioni o indicazioni utili alla sua stesura definitiva.
Dopo il 5 giugno, le segreterie effettueranno il consolidamento pre-esame, un complesso di operazioni volte a rendere disponibili alle Commissioni d'esame le informazioni relative ai candidati e quindi anche quelle presenti nel portfolio.
La composizione della Commissione d’Esame
Come indicato all’art. 12 dell’Ordinanza, viene nominata una Commissione ogni due classi, composta da un presidente e tre docenti esterni all’amministrazione scolastica che operano su entrambe le classi, ai quali si affiancano, per ciascuna delle due classi, tre commissari interni all’istituzione scolastica sede di esame.
Possono essere nominati sia docenti a tempo indeterminato che a tempo determinato; ciascun commissario interno non può partecipare ai lavori di più di due sottocommissioni.
La scelta dei commissari esterni compete al Ministero, quella degli interni è affidata alle scuole, nel rispetto dell’equilibrio nella presenza delle diverse materie alla prova d’esame.
In caso di assenza di uno o più commissari all’atto di insediamento della Commissione, ne è prevista la tempestiva sostituzione.
La sostituzione è effettuata dall’USR per i presidenti e i membri esterni, dai dirigenti scolastici per i commissari interni, che vengono scelti tra i docenti non nominati all’esame, i quali devono restare a disposizione della scuola fino al 30 giugno.
In caso di assenza temporanea (non superiore a un giorno) di uno dei commissari dopo l’insediamento della Commissione, le operazioni d’esame possono proseguire, ma deve essere sempre garantita la presenza del presidente o del suo sostituto, dei commissari delle due prove scritte nel giorno delle relative prove; nella fase di correzione per aree disciplinari, deve essere assicurata la presenza di almeno due commissari per area.
Se l’assenza si verifica durante i colloqui, gli esami sono sospesi per quel giorno; se l’assenza è superiore a un giorno, il commissario deve essere sostituito.
La riunione preliminare
L’art. 16 indica e disciplina le operazioni a carico della Commissione all’atto del suo insediamento, che avverrà il 17 giugno 2024.
In particolare:
- il Presidente nomina un sostituto delegato a operare in caso di sua assenza, unico per entrambe le sottocommissioni;
- il Presidente nomina due segretari, uno per ciascuna sottocommissione, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali;
- ciascun commissario dichiara che non esistono incompatibilità allo svolgimento del loro ruolo, in quanto non devono aver istruito privatamente i candidati, né devono essere a loro legati da rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado, oppure di coniugio;
- nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la Commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi a candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati;
- il Presidente fissa l’ordine con il quale dovrà essere tenuta la riunione delle due sottocommissioni che seguirà la plenaria, stabilisce la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe e, in seguito a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le stesse;
- collegialmente si definiscono i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e le modalità di conduzione del colloquio;
- la Commissione in seduta plenaria individua i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti;
- la Commissione fissa i criteri per l’attribuzione della lode.
Il numero degli studenti che quotidianamente sostengono il colloquio non può essere di norma superiore a cinque.
In presenza di commissari interni che operano su due sottocommissioni non si procederà all’estrazione della classe, ma i loro presidenti si accorderanno per fissare l’ordine di precedenza tra le stesse al fine di assicurare la massima tempestività ed efficienza ai lavori delle Commissioni coinvolte.
Il calendario delle prove
Prima prova - Italiano | Mercoledì 19 giugno ore 8.30, durata sei ore |
Seconda prova - Specifica per ogni indirizzo di studi | Giovedì 20 giugno |
Eventuale terza prova* | Martedì 27 giugno ore 8.03 |
Correzione prove scritte | A seguire dopo la seconda (o terza) prova |
Colloqui | Dopo le correzioni, secondo quanto deciso nella riunione plenaria |
*La terza prova è prevista negli istituti in cui sono presenti i percorsi EsaBac e EsaBac techno e nei licei con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.
In caso di assenza dei candidati a una o più prove scritte, è prevista la possibilità di sostenerla/e in una sessione suppletiva, prevista secondo il seguente calendario:
- mercoledì 3 luglio 2024 per la prima prova;
- giovedì 4 luglio 2024 per la seconda prova, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali questa si svolge in più giorni;
- martedì 9 luglio 2024 per la terza prova, se prevista.
Le prove d’esame
Le prove scritte
Gli artt. 19 e 20 dell'O.M. disciplinano lo svolgimento, rispettivamente, della prima e della seconda prova scritta.
La prima prova accerta la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa è comune a tutti gli indirizzi di studio e si svolgerà con le stesse modalità in tutti gli istituti, con durata massima di 6 ore.
Le tracce, trasversali a tutti gli indirizzi di studio, potranno fare riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale.
La prova può essere strutturata in più parti, anche per permettere agli studenti di far mergere competenze diverse, riguardanti non solo la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, ma anche la riflessione critica da parte dei candidati.
La seconda prova verte su una disciplina individuata, per ciascun indirizzo di studi, dal d.m. n. 10 del 26 gennaio 2024; consiste in un elaborato redatto secondo diverse modalità che possono richiedere la forma scritta, grafica, scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica a seconda dell’indirizzo coinvolto, e mira ad accertare la padronanza di conoscenze, abilità e competenze previste dal Pecup in uscita con riferimento alla disciplina stessa.
Per quanto riguarda gli Istituti professionali di nuovo ordinamento, la seconda prova non verte su una singola disciplina ma sulle competenze “in uscita” e sui nuclei fondamentali di indirizzo a esse collegati.
La parte ministeriale contiene delle indicazioni iniziali in una “cornice nazionale generale di riferimento” e la Commissione, entro queste indicazioni, elabora le tracce sulla base di precise richieste legate allo specifico percorso attivato dalla scuola.
Le indicazioni ministeriali riguardano essenzialmente due aspetti:
- la tipologia di prova da costruire, tra quelle previste nel Quadro di riferimento dell’indirizzo (come previsto dal d.m. 15 giugno 2022, n. 164);
- il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d’indirizzo, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto Quadro, al quale la prova dovrà riferirsi.
La parte ministeriale della prova verrà inviata tramite plico telematico il martedì precedente il giorno di svolgimento della seconda prova, quindi il 19 giugno, unitamente alla chiave per l’apertura del plico. Successivamente le Commissioni elaboreranno tre proposte di traccia, una delle quali sarà sorteggiata il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta.
Le correzioni
La Commissione, come indica l’art. 21 dell’Ordinanza, deve iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.
Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 62 del 2017, i commissari possono svolgere i lavori operando per aree disciplinari.
A ciascuna prova scritta può essere attribuito un massimo di venti punti, per un totale di quaranta punti.
Il punteggio assegnato a ciascuna prova è pubblicato per tutti i candidati tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della Commissione e, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico della classe di riferimento.
La pubblicazione deve avvenire almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dei colloqui, escludendo dal computo le domeniche e i giorni festivi.
Il colloquio
L’art. 22 dell’Ordinanza stabilisce che il colloquio ha lo scopo di accertare il profilo educativo, culturale e professionale in uscita del candidato, così come individuato dal Pecup, sulla base di un complesso di dati e informazioni desunti anche dal Curriculum dello studente.
Le competenze sono verificabili attraverso:
- la padronanza dei contenuti propri delle singole discipline;
- la capacità di argomentare anche in lingua straniera;
- la capacità di analizzare criticamente e di correlare al percorso di studi effettuato l’esperienza di PCTO, se realizzata.
Inoltre devono emergere le competenze acquisite in materia di Educazione civica, i cui obiettivi sono esplicitati nel documento del consiglio di classe che dettaglia tutte le attività svolte.
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, di un materiale scelto dalla Commissione la mattina stessa della prova.
Il materiale può essere costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione degli stessi ai candidati la Commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe.
La Commissione guida l’articolazione e la durata delle fasi del colloquio avendo cura di coinvolgere tutte le discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse e sottolineando in particolare la dimensione del dialogo pluridisciplinare e interdisciplinare.
I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo, anche relativamente alla discussione degli elaborati scritti, ai quali deve essere dedicato un apposito spazio nell’ambito del colloquio.
Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, come emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della Disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione quale commissario interno.
Il punteggio è attribuito fino a un massimo di venti punti sulla base della Griglia di valutazione di cui all’Allegato A dell’ordinanza. La valutazione e l’assegnazione del relativo punteggio seguono immediatamente lo svolgimento del colloquio e sono effettuate collegialmente da tutti i componenti la Commissione.
Il punteggio e la valutazione finale
Ciascuna sottocommissione, come indica l’art. 28 dell’Ordinanza, si riunisce per le operazioni di scrutinio, valutazione finale e elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.
Il punteggio finale assegnato a ciascun candidato è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punti attribuiti alle prove scritte, al colloquio e di quelli acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato (come già indicato, fino a un massimo di quaranta punti).
Il punteggio minimo richiesto per superare l’Esame di Stato è di sessanta centesimi.
Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo, la Commissione può integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri individuati in sede di riunione preliminare.
La Commissione all’unanimità può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento centesimi senza aver fruito dell’integrazione indicata in precedenza e a condizione che abbiano:
- ottenuto il credito scolastico massimo con votazione unanime del consiglio di classe;
- conseguito il punteggio massimo nelle prove d’esame.
La pubblicazione dei risultati
L’esito dell’esame è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni di scrutinio tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della Commissione e distintamente per ogni classe, nell’area riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti. In caso di mancato superamento dell’esame comparirà la sola dicitura “Non diplomato”.
Nell'Allegato A si presenta la Griglia di valutazione del colloquio, contenuta nell’Allegato A dell’Ordinanza ministeriale, valida a livello nazionale, con l’elenco degli indicatori di competenza, i livelli di acquisizione delle stesse, i descrittori utili a formulare la valutazione e il punteggio corrispondente a ciascun descrittore.
Referenze iconografiche: Xavier Lorenzo/Shutterstock