Dalla nascita della Repubblica all’attuazione della democrazia costituzionale
Una riflessione nell’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana
Nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, il contributo ricostruisce il percorso che, dalla nascita della Repubblica e dai lavori dell’Assemblea costituente, porta alla progressiva attuazione dei principi della Costituzione del 1948. Dall’istituzione degli organi di garanzia allo sviluppo del regionalismo, fino alle principali riforme in materia di istruzione, lavoro, famiglia, salute, diritti civili ed emancipazione femminile, emerge il graduale adeguamento dell’ordinamento ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e dignità della persona.
L’analisi evidenzia il ruolo svolto dal legislatore e dalla Corte costituzionale nel rendere effettivi i precetti della Carta e mostra come la Costituzione continui a rappresentare il riferimento fondamentale per l’evoluzione dell’ordinamento repubblicano.
1. La nascita della Repubblica e la transizione istituzionale
Dopo la caduta del regime fascista e al termine della Seconda guerra mondiale, l’Italia affronta una delle più importanti transizioni della propria storia contemporanea: ricostruire le istituzioni e ristabilirne la legittimità.
Il sistema politico liberale è ormai definitivamente crollato e la monarchia ha perso gran parte della propria credibilità a causa del sostegno offerto alla dittatura durante il ventennio fascista. In questo contesto, i partiti antifascisti riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) ritengono indispensabile avviare una profonda rifondazione dello Stato. La scelta della futura forma istituzionale non può essere affidata ai tradizionali organi parlamentari, ormai privi di una reale legittimazione democratica, ma deve essere rimessa direttamente al popolo, titolare della sovranità.
1a. Il referendum istituzionale e il suffragio universale
Con il decreto luogotenenziale[1] 16 marzo 1946, n. 98, il Governo presieduto da Alcide De Gasperi indice il referendum istituzionale. La consultazione si tiene il 2 giugno 1946 e rappresenta il momento in cui i cittadini sono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica.
Per la prima volta, tutti i cittadini maggiorenni, uomini e donne, partecipano al voto in condizioni di piena uguaglianza. Le donne avevano ottenuto il diritto di voto attivo, ossia il diritto di eleggere, con il decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23; nel marzo 1946, con il decreto luogotenenziale n. 74, avevano acquisito anche l’elettorato passivo, ossia il diritto di essere elette.
L’estensione del suffragio all’intera popolazione adulta costituisce un passaggio fondamentale verso una moderna cittadinanza politica, basata sul riconoscimento del diritto di partecipazione dei cittadini alla vita democratica.
1b. Il risultato referendario e la proclamazione della Repubblica
La partecipazione al voto è molto elevata: oltre l’89% degli aventi diritto si reca alle urne, a dimostrazione del forte coinvolgimento della popolazione nel processo di ricostruzione democratica del Paese.
Il risultato del referendum evidenzia, tuttavia, una marcata frattura territoriale. La repubblica ottiene la maggioranza dei consensi nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale, dove in molti casi supera il 60% dei voti, raggiungendo percentuali superiori al 70% in Emilia-Romagna e Toscana. La monarchia, al contrario, conserva un consenso particolarmente elevato nelle regioni meridionali e nelle isole, dove il legame storico con la dinastia sabauda rimane ancora forte.
Il 18 giugno 1946 la Corte di cassazione proclama i risultati definitivi del referendum: la repubblica ottiene 12.718.641 voti, mentre la monarchia ne consegue 10.718.502.
La proclamazione dei risultati definitivi segna la nascita ufficiale della Repubblica italiana.
2. La formazione della Costituzione repubblicana
Il 2 giugno 1946 i cittadini sono chiamati non soltanto a scegliere tra monarchia e repubblica, ma anche a votare per l’Assemblea costituente, incaricata di elaborare la nuova Costituzione in sostituzione dello Statuto albertino del 1848. L’elezione dell’Assemblea, contestuale al referendum istituzionale, segna un altro momento decisivo del processo di rifondazione dello Stato.
2a. L’organizzazione dei lavori dell’Assemblea costituente
I 556 membri dell’Assemblea costituente sono eletti con un sistema proporzionale che riflette il nuovo pluralismo politico emerso dopo la Liberazione. Le principali forze politiche sono la Democrazia cristiana, che ottiene il 35,2% dei voti, il Partito socialista italiano di unità proletaria, con il 20,7%, e il Partito comunista italiano, con il 18,9%. Accanto a queste formazioni siedono in Assemblea anche esponenti delle tradizioni liberale, repubblicana, azionista e di altri partiti minori.
L’Assemblea costituente si riunisce per la prima volta il 25 giugno 1946; in quella seduta è eletto presidente Giuseppe Saragat, successivamente sostituito da Umberto Terracini.
Per elaborare il progetto della nuova Carta, l’Assemblea istituisce la “Commissione dei settantacinque”, incaricata di redigere il testo costituzionale. Essa si articola in tre sottocommissioni: la prima si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini, la seconda dell’organizzazione costituzionale della Repubblica e la terza dei rapporti economici e sociali.
L’organizzazione dei lavori in tre sottocommissioni consente un esame approfondito e sistematico di tutti gli aspetti del nuovo ordinamento dello Stato.
2b. Il compromesso costituzionale
Un elemento caratterizzante dell’intero processo costituente è la collaborazione tra le diverse forze politiche. Pur appartenendo a culture differenti, i partiti convergono sull’idea di una Costituzione intesa come patrimonio comune della collettività nazionale e non come programma politico della maggioranza di governo. Da questa impostazione prende forma il cosiddetto “compromesso costituzionale”, espressione con cui la dottrina indica la convergenza su un nucleo di principi e valori, destinati a costituire il fondamento dello Stato democratico.
Alla formazione di questo equilibrio concorrono tre grandi tradizioni culturali.
- La tradizione cattolico-democratica, rappresentata da personalità come Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira e Aldo Moro, pone al centro la dignità della persona, il principio di solidarietà e il valore delle formazioni sociali intermedie, quali la famiglia, le associazioni e le comunità locali.
- La tradizione socialista e comunista, guidata soprattutto da Pietro Nenni e Palmiro Togliatti, attribuisce un ruolo centrale alla tutela del lavoro, all’uguaglianza sostanziale tra i cittadini e all’intervento dello Stato per rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà.
- La tradizione liberale e azionista, espressa da figure quali Luigi Einaudi e Piero Calamandrei, valorizza la tutela delle libertà individuali, il principio della separazione dei poteri, lo stato di diritto e il sistema delle garanzie costituzionali contro ogni forma di autoritarismo.
L’incontro tra queste diverse culture dà origine a una Costituzione profondamente innovativa, capace di conciliare libertà individuali, giustizia sociale, pluralismo politico e partecipazione democratica. Questa sintesi costituisce uno degli elementi di maggiore originalità della Costituzione italiana rispetto alle altre democrazie europee del secondo dopoguerra.
2c. Il contributo delle madri costituenti
Sebbene costituiscano una minoranza all’interno dell’Assemblea costituente, le ventuno donne elette offrono un contributo di grande rilievo. Tra le figure più autorevoli si distinguono Nilde Iotti, sostenitrice della parità tra i coniugi all’interno della famiglia e dell’accesso delle donne a tutte le cariche pubbliche; Lina Merlin, promotrice della formula che sancisce l’uguaglianza dei cittadini “senza distinzione di sesso”; Teresa Noce, il cui impegno è determinante per il riconoscimento dei diritti delle madri lavoratrici e della parità salariale. Il loro contributo imprime alla Carta un carattere inclusivo e orientato all’effettiva uguaglianza tra donne e uomini.
2d. L’approvazione della Costituzione e la nascita dell’ordinamento repubblicano
I lavori dell’Assemblea costituente si protraggono per circa diciotto mesi, nel corso dei quali si sviluppa un intenso confronto politico, culturale e giuridico. Al termine di questo percorso, il testo definitivo viene approvato il 22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli e 62 contrari; l’ampia maggioranza testimonia come la Carta costituzionale rappresenti il punto di incontro delle principali culture politiche e civili del Paese.
La Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1948, dando vita al nuovo ordinamento repubblicano, fondato sulla sovranità popolare, sul principio democratico e sull’equilibrio tra i poteri.
2e. I principi fondamentali della Costituzione
La Costituzione si apre con i Principi fondamentali (artt. 1-12), che segnano il superamento sia dello Stato liberale ottocentesco, caratterizzato dal limitato intervento pubblico nella vita sociale, sia dello Stato fascista, fondato sulla concentrazione del potere e sulla soppressione delle libertà fondamentali. I dodici articoli esprimono la nuova identità dello Stato democratico e delineano una Repubblica pluralista e sociale, fondata sul riconoscimento della dignità della persona, sulla tutela dei diritti inviolabili e sul principio di uguaglianza.
I Principi fondamentali non hanno soltanto valore programmatico, ma costituiscono norme giuridiche vincolanti che orientano l’attività del legislatore, della pubblica amministrazione e della magistratura e fungono da criterio interpretativo per l’intero testo costituzionale.
3. La progressiva attuazione della Costituzione tra ritardi e grandi riforme
L’entrata in vigore della Costituzione non determina un’immediata e automatica affermazione dei suoi principi. Molte delle disposizioni introdotte richiedono l’approvazione di leggi ordinarie e l’istituzione di organi di garanzia indispensabili per assicurarne la piena efficacia.
Nei primi anni della Repubblica, tale processo procede con lentezza. La dottrina definisce questo periodo la fase del “congelamento costituzionale”, espressione che evidenzia il prolungato ritardo nella concreta operatività dei principali istituti previsti dalla Carta.
Le cause di tale fenomeno sono molteplici. Tra esse ci sono in particolare:
- la continuità dello Stato: l’apparato burocratico e amministrativo rimane in larga misura quello ereditato dal ventennio fascista; molti funzionari continuano a operare secondo i precedenti modelli organizzativi e numerose disposizioni normative emanate durante il regime, come il Codice penale del 1930, restano in vigore;
- il contesto internazionale: il clima della guerra fredda e la forte contrapposizione ideologica tra i partiti di governo e le opposizioni irrigidiscono il sistema politico, rallentando la realizzazione delle riforme strutturali previste dalla Costituzione.
3a. L’istituzione degli organi di garanzia
Il superamento di questa fase avviene gradualmente; un passaggio decisivo è l’insediamento della Corte costituzionale nel 1956. Investita del compito di verificare la conformità delle leggi alla Costituzione, la Consulta svolge un ruolo determinante nell’eliminare dall’ordinamento le norme di impronta autoritaria ormai incompatibili con i principi costituzionali.
Pochi anni dopo, nel 1958, diventa operativo anche il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), organo di rilievo costituzionale chiamato a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura da ogni interferenza politica.
3b. L’attuazione del principio autonomistico e l’istituzione delle Regioni
Nel 1970 vengono istituite le Regioni a statuto ordinario, previste dal Titolo V della Costituzione fin dal 1948, ma rimaste inattuate per oltre vent’anni a causa delle resistenze delle strutture centrali dello Stato, orientate a mantenere un modello fortemente accentrato.
Con questa riforma trova attuazione il principio autonomistico sancito dall’articolo 5 della Costituzione, secondo cui la Repubblica, pur essendo “una e indivisibile”, riconosce e promuove le autonomie locali.
L’istituzione delle Regioni modifica l’assetto della Repubblica attraverso il progressivo trasferimento di funzioni amministrative e competenze legislative dallo Stato alle autonomie territoriali. In tal modo, le istituzioni si avvicinano ai cittadini e alle esigenze delle comunità locali, dando progressiva attuazione al disegno dei Costituenti: una democrazia non soltanto rappresentativa e sociale, ma anche diffusa e articolata sul territorio.
Tale evoluzione trova un ulteriore sviluppo nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione, che amplia le competenze regionali e ridefinisce il rapporto tra Stato e autonomie territoriali, rafforzando il modello di Repubblica delineato dai principi costituzionali.
4. La costruzione dello Stato sociale
La progressiva attuazione del modello di Stato sociale delineato dalla Costituzione è il risultato di un lungo percorso legislativo e di maturazione culturale che si sviluppa soprattutto tra gli anni Sessanta e il decennio successivo. In questo periodo la società italiana è attraversata da profonde trasformazioni: il rapido sviluppo industriale, l’urbanizzazione, l’alfabetizzazione e la crescente scolarizzazione favoriscono l’emergere di nuove istanze sociali e una più ampia partecipazione alla vita pubblica.
Le rivendicazioni dei lavoratori, degli studenti e dei movimenti per i diritti civili sollecitano una stagione di riforme dirette a dare attuazione all’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini”. Trova così progressiva attuazione un modello di Stato nel quale quest’ultimo non si limita a garantire le cosiddette “libertà negative”, ma assume un ruolo attivo nella promozione del benessere collettivo e nell’effettivo godimento dei diritti sociali.
4a. Il diritto all’istruzione
Tra gli ambiti nei quali lo Stato sociale trova più compiuta realizzazione assume particolare rilievo il diritto all’istruzione. La Costituzione riconosce l’istruzione come uno strumento essenziale per la crescita della persona e per la piena partecipazione alla vita democratica del Paese. Gli articoli 33 e 34 garantiscono la libertà d’insegnamento, il diritto allo studio e l’accesso all’istruzione, prevedendo che la scuola sia aperta a tutti e che “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi degli studi”.
A partire dagli anni Sessanta questi principi trovano progressiva attuazione attraverso importanti riforme legislative, tra le quali assume particolare rilievo la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che istituisce la scuola media unica, introducendo un percorso unitario e obbligatorio di istruzione secondaria di primo grado e superando il precedente sistema, che indirizzava precocemente gli studenti verso percorsi differenziati.
Successivamente, l’elevazione dell’obbligo scolastico (a 15 anni nel 1999 e a 16 anni nel 2006) e il progressivo ampliamento dei servizi educativi favoriscono una più ampia diffusione dell’istruzione e contribuiscono a ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali. L’investimento nell’istruzione diventa così uno degli strumenti principali attraverso i quali la Repubblica promuove l’uguaglianza delle opportunità.
4b. L’attuazione del diritto alla salute
Tra gli altri interventi che segnano lo sviluppo dello Stato sociale italiano assume rilievo l’approvazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale viene istituito il Servizio sanitario nazionale (SSN). La riforma trova fondamento nell’articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Prima del 1978 l’assistenza sanitaria era organizzata attraverso un sistema frammentato di mutue assicurative, che garantivano prestazioni differenti in base alla categoria lavorativa di appartenenza e determinavano profonde disuguaglianze nell’accesso alle cure.
Con l’istituzione del SSN nasce un sistema pubblico, universale e finanziato dalla fiscalità generale. L’accesso alle prestazioni sanitarie cessa di dipendere dalla posizione lavorativa o dalle condizioni economiche del cittadino e viene invece garantito attraverso un’organizzazione fondata sui principi di universalità e uguaglianza sostanziale.
4c. La tutela della salute mentale
Nel 1978 il Parlamento approva la legge 13 maggio 1978, n. 180, nota come Legge Basaglia, dal nome dello psichiatra che ne ispira l’impostazione culturale e scientifica.
Fino ad allora l’assistenza psichiatrica era affidata ai manicomi, istituzioni totali improntate a una logica di isolamento e di esclusione sociale delle persone affette da disturbi psichici.
La nuova normativa dispone la progressiva chiusura degli ospedali psichiatrici e promuove la nascita di servizi territoriali centrati sulla cura, sull’inclusione e sul rispetto della dignità della persona. Il provvedimento segna una profonda trasformazione nel modo di concepire e affrontare la sofferenza mentale, traducendo in concreto i valori costituzionali della tutela della salute, della libertà personale e della dignità umana.
5. L’evoluzione dei diritti civili
Negli anni Settanta prende avvio una stagione di cambiamenti normativi che dà progressiva attuazione ai principi della Costituzione in materia di lavoro e famiglia. Gli interventi legislativi e, negli anni più recenti, le rilevanti pronunce giurisprudenziali rafforzano la tutela della libertà, dell’uguaglianza e della dignità della persona in un contesto di profondi mutamenti sociali.
5a. I diritti dei lavoratori
L’uguaglianza nel lavoro trova nuove garanzie con la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), che disciplina in modo organico i diritti dei lavoratori, la libertà sindacale e la tutela della dignità della persona, in coerenza con i principi sanciti dagli articoli 1, 4, 35, 39 e 40 della Costituzione.
Lo Statuto introduce una nuova concezione del rapporto di lavoro, fondata sul riconoscimento della dignità e della libertà della persona anche all’interno dell’impresa. La legge tutela la libertà di opinione del lavoratore, limita il potere di controllo del datore di lavoro attraverso il divieto di utilizzare impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività lavorativa e garantisce la presenza e l’organizzazione dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro.
Particolare rilievo assume inoltre l’articolo 18, che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo o privo di giusta causa, disciplina modificata da riforme intervenute negli anni successivi.
5b. Il divorzio e il referendum del 1974
Con la legge 1° dicembre 1970, n. 898 viene introdotta la disciplina del divorzio, che consente lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. L’ordinamento riconosce così la possibilità di porre fine a un vincolo matrimoniale non più sostenibile, valorizzando la tutela della persona e della sua libertà di autodeterminazione nell’ambito dei rapporti familiari.
L’approvazione della legge suscita l’iniziativa referendaria di forze politiche e sociali che ne contestano il contenuto. Il primo referendum abrogativo della storia repubblicana si svolge il 12 maggio 1974. Con il 59,3% di voti contrari all’abrogazione, il popolo italiano conferma la legge. L’esito del voto evidenzia la progressiva affermazione di una società più laica e pluralista, orientata al riconoscimento dei diritti individuali.
5c. Il nuovo diritto di famiglia e l’equiparazione dei figli
Particolare rilievo assume la legge 19 maggio 1975, n. 151, che rinnova profondamente il diritto di famiglia nel rispetto dell’articolo 29 della Costituzione, secondo cui il “matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. La nuova disciplina elimina definitivamente la potestà maritale, che attribuiva al marito una posizione di preminenza nella vita familiare, sostituendola con un modello fondato sulla parità tra i coniugi.
La gestione della vita familiare e l’esercizio della potestà sui figli vengono ricondotti alla responsabilità di entrambi i coniugi; si introduce la comunione legale dei beni come regime patrimoniale ordinario e si rafforzano le tutele dei figli nati fuori dal matrimonio.
Il superamento di ogni disparità tra i figli si realizza compiutamente soltanto con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e con il successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che eliminano ogni distinzione giuridica e terminologica tra figli “legittimi” e “naturali”. Sancendo il principio secondo cui “i figli hanno lo stesso stato giuridico”, l’ordinamento rimuove le residue discriminazioni in materia di successione e parentela.
Il percorso di tutela dei figli prosegue attraverso gli interventi della Corte costituzionale, che hanno riconosciuto rilievo al rapporto tra il minore e la persona che ha partecipato al progetto genitoriale, anche nell’ambito di specifiche ipotesi di genitorialità fondate sulla volontà procreativa.
L’evoluzione dei modelli familiari trova recente riconoscimento nella legge 20 maggio 2016, n. 76, che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, estendendo la tutela giuridica a nuove forme di vita familiare e di solidarietà sociale.
6. L’emancipazione femminile
L’ambito in cui l’attuazione della Costituzione produce alcuni dei mutamenti più profondi è, senza dubbio, la condizione giuridica e sociale della donna.
Anche se la Carta introduce già nel 1948 una concezione radicalmente nuova della condizione femminile, fondata sulla pari dignità e sul divieto di discriminazione, tali principi non producono effetti immediati.
Per lungo tempo rimangono in vigore numerose disposizioni del Codice penale del 1930 e del Codice civile del 1942, che mantengono la donna in una posizione di subordinazione giuridica ed economica rispetto all’uomo.
Il processo di adeguamento legislativo si sviluppa nell’arco di oltre trent’anni e dimostra come i principi costituzionali abbiano progressivamente inciso su norme e modelli stratificati nel tempo.
6a. La tutela della lavoratrice e della maternità
I primi interventi di attuazione dei principi costituzionali riguardano il lavoro femminile e la protezione della maternità. Con la legge 26 agosto 1950, n. 860, successivamente sostituita dalla più organica legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vengono introdotte tutele specifiche per le lavoratrici madri: il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino, l’astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità) e specifiche indennità economiche.
Tali interventi, assicurando alle lavoratrici condizioni di lavoro compatibili con la maternità e affermando il principio secondo cui quest’ultima costituisce un valore sociale da tutelare nell’interesse della collettività, e non una causa di esclusione dal lavoro, realizzano il disegno costituzionale delineato dall’articolo 37 della Costituzione.
6b. La legge contro lo sfruttamento della prostituzione
Il percorso di emancipazione femminile conosce un importante sviluppo con la legge 20 febbraio 1958, n. 75, promossa dalla senatrice Lina Merlin, che abolisce il sistema delle “case di tolleranza” e pone fine al controllo statale sulla prostituzione.
La legge mira a contrastare lo sfruttamento organizzato e la mercificazione del corpo femminile, superando un modello che sottoponeva la sessualità della donna a forme di regolamentazione pubblica. In questo modo, il provvedimento afferma i principi di libertà personale e dignità umana, contribuendo al progressivo superamento della concezione della donna come oggetto di controllo sociale.
6c. L’accesso delle donne alla magistratura e agli uffici pubblici
Una delle più persistenti forme di discriminazione giuridica viene superata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 66, che riconosce alle donne il diritto di accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, inclusa la carriera giudiziaria e diplomatica, dando piena attuazione all’articolo 51 della Costituzione.
Nel 1965 le prime otto donne superano il concorso ed entrano nella magistratura italiana, inaugurando una presenza femminile che nei decenni successivi è diventata sempre più significativa sul piano quantitativo e qualitativo.
6d. L’interruzione volontaria della gravidanza
Nel quadro delle riforme del 1978, il Parlamento approva la legge 22 maggio n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Il provvedimento affronta una materia particolarmente delicata, con l’obiettivo di conciliare la tutela della maternità e della vita prenatale con la protezione della salute fisica e psichica e con l’autodeterminazione della donna.
L’interruzione della gravidanza viene sottratta alla disciplina penale del Codice del 1930 - che la configurava come “delitto contro l’integrità e la sanità della stirpe” - ed è inserita in un sistema pubblico regolato dal Servizio sanitario nazionale. Un ruolo centrale è affidato ai consultori familiari, con funzioni di informazione, prevenzione e supporto, finalizzate a rimuovere le cause economiche e sociali che possono incidere sulla decisione.
La finalità dell’intervento normativo è disciplinare il fenomeno dell’interruzione volontaria della gravidanza in un quadro di tutela sanitaria e sociale, contrastando il ricorso all’aborto clandestino.
La disciplina viene sottoposta a referendum il 17 maggio 1981 e confermata dall’elettorato a larga maggioranza, che respinge sia le proposte volte a restringere l’applicazione della legge sia quelle dirette alla sua completa abrogazione.
6e. Il superamento delle discriminazioni penali contro la donna
Il progressivo adeguamento della legislazione ai principi costituzionali di uguaglianza, dignità e tutela della persona comporta il superamento di norme di diritto penale che riflettono una concezione discriminatoria dei rapporti tra uomo e donna. In questo percorso si inserisce la sentenza n. 126 del 1968, con la quale la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità delle disposizioni che puniscono l’adulterio della moglie, ravvisando in tale disciplina una disparità di trattamento rispetto al marito, incompatibile con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Un altro importante passaggio si compie nel 1981, con la legge 5 agosto n. 442, che abroga il delitto d’onore (art. 587 c.p.) e il matrimonio riparatore (art. 544 c.p.). Il delitto d’onore prevedeva una pena significativamente ridotta per chi uccideva la moglie, la figlia o la sorella in presenza di determinate condizioni legate alla tutela dell’onore familiare, riflettendo una concezione della donna subordinata al controllo maschile. Il matrimonio riparatore, invece, consentiva di estinguere i reati di violenza carnale e di sequestro a fine di matrimonio quando l’autore sposava la vittima, un meccanismo che poteva costringere quest’ultima ad accettare il matrimonio per sottrarsi allo stigma sociale.
Un ulteriore cambiamento si realizza con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che trasferisce la violenza sessuale dai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ai delitti contro la persona. La riforma riconosce così nella violenza sessuale una lesione della libertà personale e dell’autodeterminazione individuale, superando la precedente impostazione, che considerava tali condotte principalmente come un’offesa alla morale collettiva.
7. La continua attuazione della Costituzione nella Repubblica contemporanea
Oggi la Repubblica si confronta con questioni che i Costituenti non potevano prevedere. La bioetica, il fine vita, l’identità di genere e le nuove forme di discriminazione sono alcuni degli ambiti nei quali il legislatore e la Corte costituzionale continuano a interpretare e applicare i principi della Carta alla luce delle trasformazioni della società.
In questa prospettiva si inserisce la disciplina della procreazione medicalmente assistita, introdotta dalla legge n. 40 del 2004 e successivamente ridefinita da numerose pronunce della Corte costituzionale, che hanno ricondotto alcuni aspetti della normativa ai principi sanciti dalla Costituzione.
Tali principi trovano applicazione nella tutela della salute, dell’autodeterminazione e della dignità della persona. Con la legge n. 219 del 2017 il legislatore riconosce il diritto di ciascuno a partecipare alle decisioni sulle proprie cure e a esprimere le proprie volontà attraverso le disposizioni anticipate di trattamento, anche in previsione di una futura impossibilità di comunicarle. Completa questo percorso la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 242 del 2019, individua le condizioni entro le quali l’aiuto al suicidio non è punibile e delinea, entro limiti rigorosi, il quadro costituzionale delle decisioni sul fine vita.
La promozione dell’uguaglianza nel lavoro trova nuove garanzie nel Codice delle pari opportunità del 2006, integrato nel 2021 con misure volte a sostenere la parità salariale e la trasparenza retributiva.
La tutela contro la violenza domestica e di genere si consolida attraverso gli interventi normativi del 2013 e il Codice Rosso del 2019, che accelera le procedure e amplia le garanzie a favore delle vittime. L’evoluzione normativa riflette il progressivo rafforzamento della tutela delle donne, con una crescente attenzione al contrasto del femminicidio e alla salvaguardia della dignità e dell’integrità della persona.
Il principio di uguaglianza sostanziale ispira inoltre le iniziative volte a superare le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sulla disabilità o sull’origine etnica, favorendo una più piena tutela dei diritti delle minoranze e l’inclusione sociale in coerenza con la Costituzione.
Le trasformazioni della società italiana, pur maturate tra ritardi e contrasti, testimoniano la vitalità del progetto costituzionale delineato nel 1948 e la capacità della Repubblica e delle sue istituzioni di darne progressiva attuazione, accompagnando l’evoluzione del Paese nel segno dei valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e dignità della persona.
[1] Il decreto legislativo luogotenenziale, comunemente abbreviato in decreto luogotenenziale, è un atto avente forza di legge, equiparato a una legge ordinaria pur non essendo approvato dal Parlamento. I decreti luogotenenziali sono stati utilizzati in Italia durante il periodo della Luogotenenza del Regno, in particolare tra il 1944 e il 1946, e hanno consentito di adottare provvedimenti fondamentali per la ricostruzione e la trasformazione dell’assetto istituzionale dello Stato.
Materiali di riferimento
Fonti normative
Costituzione della Repubblica Italiana, 1° gennaio 1948.
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del Titolo V).
Decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23 (Estensione del diritto di voto alle donne).
Decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74 (Norme per l’elezione dell’Assemblea costituente ed elettorato passivo femminile).
Decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 (Indizione del referendum istituzionale).
Legge 26 agosto 1950, n. 860 (Tutela fisica e economica delle lavoratrici madri).
Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della scuola media unica).
Legge 9 febbraio 1963, n. 66 (Ammissione delle donne ai pubblici uffici ed alle professioni).
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri).
Legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).
Legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori).
Legge 22 maggio 1978, n. 194 (Tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza).
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale).
Legge 5 agosto 1981, n. 442 (Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore e del matrimonio riparatore).
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale).
Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Procreazione medicalmente assistita).
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali).
Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge del decreto legge sul femminicidio e la violenza di genere).
Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).
Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento - Testamento biologico).
Legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - Codice Rosso).
Legge 5 novembre 2021, n. 162 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo).
Atti dell’Assemblea costituente
Assemblea costituente, Atti dell’Assemblea costituente, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1946-1947.
Commissione per la Costituzione, Relazione al progetto di Costituzione della Repubblica italiana, Relatore Meuccio Ruini, 1947.
Giurisprudenza costituzionale
Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 1956.
Corte costituzionale, sentenza n. 11 del 1956.
Corte costituzionale, sentenza n. 126 del 1968.
Corte costituzionale, sentenza n. 87 del 1975.
Corte costituzionale, sentenza n. 1146 del 1988.
Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 2014.
Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 2019.
Corte costituzionale, sentenza n. 68 del 2025.
Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2025.
Manuali, monografie e altri scritti
Baldassarre A., Diritti inviolabili, in Enciclopedia del diritto, XLII, Giuffrè, Milano.
Barbera A., Fusaro C., Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, Bologna.
Barile P., Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova.
Bin R., Pitruzzella G., Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino.
Calamandrei P., Discorso sulla Costituzione, Milano.
Crisafulli V., Lezioni di diritto costituzionale, Cedam, Padova.
De Siervo U. (a cura di), Scelte della Costituente e cultura giuridica, Il Mulino, Bologna.
Gozzini G., Storia d’Italia repubblicana, Bruno Mondadori, Milano.
Mortati C., Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova.
Mortati C., La Costituzione in senso materiale, Giuffrè, Milano.
Onida V., La Costituzione, Il Mulino, Bologna.
Pombeni P., La Costituente. Un percorso storico-politico, Il Mulino, Bologna.
Rossi F., Le Madri della Repubblica, Carocci, Roma.
Scoppola P., La Repubblica dei partiti, Il Mulino, Bologna.
Zagrebelsky G., Il diritto mite, Einaudi, Torino.
Sitografia essenziale
Presidenza della Repubblica, La Costituzione della Repubblica Italiana.
Senato della Repubblica, Archivio storico dell’Assemblea costituente.
Camera dei deputati, Lavori preparatori della Costituzione.
Corte costituzionale, Raccolta delle sentenze
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