Esame di Stato 2024: la nuova Ordinanza

Un po’ di chiarezza sullo stato dell’arte

Quest’anno prevediamo un esame che può svolgersi senza ansia di nuovi adempimenti o di nuove interpretazioni e applicazioni di innovazioni normative, ma delineiamo alcuni aspetti di attenzione.

Lo scorso 22 marzo è stata pubblicata la nuova Ordinanza ministeriale relativa agli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per il presente anno scolastico e, per la prima volta da alcuni anni, possiamo affermare preliminarmente che non assisteremo a cambiamenti e novità nello svolgimento di questo appuntamento conclusivo della carriera studentesca dei nostri alunni e delle nostre alunne.

 

Nessuna novità rispetto allo scorso anno

Dopo sette anni di riforme, emergenze e ritorno graduale alla normalità, si potrebbe anzi affermare che la vera novità di questo Esame 2024 è appunto l’assenza di novità rispetto all’anno precedente, tanto più che non è stata introdotta l’unica variazione attesa e per la verità anche annunciata: ovvero la natura propedeutica allo svolgimento dell’Esame dei percorsi trasversali per l’acquisizione delle competenze e l’orientamento, previsione che avrebbe reso l’edizione 2024 pienamente rispondente alla norma istitutiva dell’attuale Esame di Stato.

Contrariamente alle attese e agli annunci, infatti, dopo il necessario passaggio normativo in occasione del cosiddetto decreto “Milleproroghe”, l’art. 3 comma 1 lettera a) dell’Ordinanza di quest’anno risulta identico a quello dello scorso anno, derogando ancora una volta al requisito previsto dall’art 13 comma 2 lettera c) del Decreto legislativo 62 del 2017: ovvero lo svolgimento dei percorsi che quella norma ancora definiva come di alternanza scuola-lavoro quale prerequisito per accedere all’Esame.

Tale decisione va messa in relazione con il permanere del riferimento all’emergenza pandemica, che ritroviamo all’articolo 22 comma 2 lettera b) relativamente al colloquio d’esame, laddove si precisa che lo studente dovrà dimostrare nel corso del colloquio «di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO o dell’apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica».

Se infatti consideriamo che formalmente l’emergenza pandemica è stata dichiarata terminata in termini di legge nel marzo del 2023 e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità addirittura nel maggio di quello stesso anno, il percorso scolastico degli studenti che quest’anno affronteranno l’esame è stato segnato dalla pandemia per due anni su tre e sappiamo bene quanto siano state impattanti le norme di sicurezza anti-Covid sulla possibilità dei nostri alunni di acquisire delle competenze trasversali in imprese e studi professionali, oltre che in ogni ambito sottoposto alle regole sulla sicurezza dei lavoratori.

 

Niente moduli per l’orientamento nella procedura d’esame

Non era mai stata annunciata ma in qualche modo era attesa anche un’altra variazione: ovvero l’inserimento dei recenti moduli per l’orientamento nella procedura d’esame. In questo caso era la copertura giuridica a risultare carente, in quanto un’Ordinanza ministeriale non può introdurre nella procedura di esame elementi che non siano espressamente contemplati nella normativa di primo livello, che rimane sempre costituita dal Decreto legislativo del 2017. In ossequio alle recenti Linee guida, tuttavia, che contemplano la possibilità di una proficua contaminazione tra i percorsi di orientamento e quelli per l’acquisizione delle competenze trasversali, nulla vieta che proprio nella parte del colloquio relativa ai PCTO ci si possa riferire anche alle esperienze svolte in detti moduli. Altro riguarda la compilazione del curriculum connesso al diploma d’esame, nel quale dovrebbe essere recepito il lavoro di arricchimento di questo documento allegato che viene descritto dalle recenti Linee guida.

 

Due variazioni di carattere marginale

Esaminate le mancate novità, tuttavia, si possono ugualmente individuare alcune variazioni rispetto alla normativa emanata lo scorso anno. Due modifiche introdotte possono essere considerate di carattere marginale.

  1. La prima riguarda i compensi dei commissari di esame, che purtroppo non variano negli importi, ma dei quali si specifica la corretta imputazione nel bilancio del Ministero evitando in questo modo – almeno mi auguro – possibili ritardi nell’erogazione dei fondi alle istituzioni scolastiche che poi dovranno liquidare i compensi.
  2. La seconda è relativa allo svolgimento delle prove d’esame degli studenti del Trentino Alto Adige, che provengono dai percorsi quadriennali di formazione professionale e che si iscrivono al percorso annuale finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione professionale: per loro la seconda prova scritta verrà predisposta in maniera differente rispetto ai coetanei delle altre regioni, ma sempre partendo dalla parte nazionale della prova, a differenza dello scorso anno.

Precisazioni sullo svolgimento del colloquio orale

Veniamo all’unica sostanziale modifica dell’Ordinanza di questo anno, che riguarda alcune precisazioni relative al colloquio d’esame, sullo svolgimento del quale da diversi anni si concentra l’attenzione della vigilanza ispettiva nelle relazioni che vengono inviate al Ministero dai singoli nuclei regionali al termine delle sessioni d’esame. Risulta sempre complessa, infatti, l’attuazione specifica della normativa prevista dal Decreto legislativo, che punta a una autonoma conduzione della prova da parte del candidato a partire dallo spunto fornito dalla commissione.

Rispetto all’articolato dello scorso anno, l’Ordinanza attuale precisa ulteriormente questa impostazione aggiungendo un riferimento ai nuclei fondamentali delle discipline coinvolte nel colloquio che andranno valorizzati dalla commissione nella cura dell’equilibrata articolazione delle fasi (art. 22, comma 4).

Personalmente, ritengo tale precisazione finalizzata a ribadire che nell’esposizione andrà posta attenzione agli obiettivi di apprendimento previsti per le singole discipline, raggiunti in termini di competenza, e non a una misurazione del solo e specifico livello di apprendimento, evitando domande eccessivamente nozionistiche se non sono finalizzate a porre in relazione il dialogo avviato sulla base dello spunto con le competenze fondamentali che lo studente deve aver acquisito nelle diverse discipline.

Di ciascuna disciplina coinvolta nel colloquio d’esame andranno pertanto considerati gli elementi strutturanti che sono alla base delle conoscenze che lo studente deve aver acquisito per padroneggiare il saper fare connesso a quell’ambito.

 

Come individuare i nuclei tematici fondamentali delle discipline del colloquio?

Un utile punto di riferimento in tal senso può essere costituito dai Quadri di Riferimento predisposti per la definizione e la valutazione della seconda prova scritta, che contengono appunto i nuclei tematici fondamentali delle discipline che possono essere oggetto di quella verifica per ciascun indirizzo e che abbiamo dovuto utilizzare per la predisposizione autonoma della seconda prova scritta durante l’esame del 2022. Ovviamente non c’è una diretta corrispondenza: per esempio tra i nuclei fondamentali della lingua straniera caratterizzante la prova scritta del liceo linguistico e i nuclei fondamentali dell’inglese verificato in sede di colloquio d’esame in un altro liceo, ma la consultazione di quei documenti, contenuti nei Decreti Ministeriali 1095/19 e 769/18, può costituire un utile spunto.

 

Diversa ovviamente la gestione del colloquio per le materie che sono da sempre unicamente oggetto della verifica orale, per le quali non disponiamo degli anzidetti Quadri di riferimento: in questo caso i nuclei fondamentali andranno ricavati unicamente dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida, le prime contenute nel Decreto Ministeriale 211/10 le seconde nelle Direttive 57/10 e 4/12 per gli Istituti tecnici e nel Decreto direttoriale 1400/19 per gli Istituti professionali. Soprattutto per questi ultimi, inoltre, come per la seconda prova scritta, andrà fatta una rilettura della normativa nazionale alla luce della curvatura specifica territoriale dell’attività didattica.

 

Colloquio orale e CLIL

Infine, sempre nell’articolo dedicato al colloquio, viene nuovamente precisato, nel successivo comma 6, che la verifica della trattazione di una disciplina d’esame in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL può avvenire unicamente se questa disciplina è affidata a un commissario interno, evidentemente per fugare diverse interpretazioni rispetto allo scorso anno, quando l’Ordinanza si limitava a indicare un membro della commissione.

Tale previsione, inoltre, chiarisce nello specifico la consueta dicitura secondo la quale i commissari possono intervenire su tutte le discipline per le quali hanno titolo: nel caso specifico, infatti, con una espressa indicazione normativa, se un commissario esterno dovesse intervenire in una disciplina svolta con metodologia CLIL potrebbe in teoria determinare un errore formale nello svolgimento del colloquio.

 

Riflettere sul documento del Consiglio di classe

In generale, l’occasione di affrontare il prossimo Esame di Stato in una condizione di normalità e continuità rispetto all’anno precedente permette alle commissioni di concentrarsi sul percorso formativo degli studenti ed è pertanto fondamentale una riflessione previa sui documenti finali dei Consigli di classe: devono costituire il punto di riferimento per la gestione delle prove, in un dialogo costruttivo e collaborativo con i commissari interni, soprattutto per la correzione delle prove scritte e per la predisposizione dei materiali che daranno avvio al colloquio, avendo come obiettivo finale la valorizzazione del percorso di apprendimento svolto da studentesse e studenti, che dovrebbe evincersi dai curricula predisposti da questi ultimi in collaborazione con i docenti tutor. In tal senso, anche per evitare possibili contenziosi, sarà opportuno dare conto nella verbalizzazione dell’esame di un’adeguata presa visione di questi documenti.

 

In conclusione abbiamo finalmente un esame che può svolgersi senza attendere nuovi adempimenti o nuove interpretazioni e applicazioni di innovazioni normative, c’è dunque da augurarsi che si svolga in maniera oltremodo serena sia per i candidati sia per i commissari, condizione che per la verità si realizza normalmente nella gran parte delle situazioni, ma è innegabile che davanti a questo passaggio della vita della nostra comunità scolastica non solo gli studenti, ma anche i nostri docenti e dirigenti si sentano sempre sotto pressione.

 

Referenze iconografiche: Rido/Shutterstock

Giuseppe Bonelli

Già Dirigente scolastico e direttore per sei anni dell’Ufficio scolastico provinciale di Brescia, è stato promosso all'Ufficio scolastico regionale in qualità di responsabile per gli Esami di Stato e il supporto alle autonomie scolastiche.