Il copyright nel mondo digitale
Diritto d'autore e web 2.0
Con l'avvento della cosiddetta società dell'informazione e della rivoluzione digitale, l'attività di creazione, rielaborazione e diffusione di opere creative è diventata a portata di tutti, innescando una serie di interrogativi proprio in merito ai diritti di tutela e in generale alle norme giuridiche che regolamentano l'utilizzo e la distribuzione dei contenuti. Nel giro di pochi anni il diritto d'autore è diventato un problema di tutti, con una crescente richiesta di materiale informativo e iniziative di divulgazione sul tema. Questo articolo cerca di rispondere proprio a questa esigenza e di fornire un quadro chiaro e facilmente comprensibile dei principali dubbi che si incontrano quando ci si trova a riutilizzare opere creative già esistenti.
La tecnologia più avanti del diritto
Se fino a un decennio fa le opere dell'ingegno venivano diffuse attraverso specifici supporti e secondo specifiche regole, ora invece tendono a essere diffuse attraverso un unico grande medium, Internet, che ha meccanismi di funzionamento peculiari e per nulla assimilabili a quelli dei media precedenti. Principalmente è un medium che livella le differenze e tratta i vari tipi di contenuti allo stesso modo, in quanto digitalizzati e quindi semplici sequenze di bit; tutto viene diffuso allo stesso modo e fruito dallo stesso dispositivo: il computer o eventualmente il tablet o lo smartphone.
Inoltre, la velocità con cui si sta evolvendo la tecnologia ha reso davvero facile sia produrre sia diffondere opere creative; basti pensare al meccanismo del link o del deeplink su cui si basa in gran parte il web, e alle varie applicazioni social che permettono con un semplice tasto “condividi” di mettere potenzialmente a disposizione di tutto il mondo un contenuto.
Il diritto purtroppo non ha gli stessi tempi di evoluzione della tecnologia e quindi ci troviamo attualmente in una situazione “schizofrenica”, in cui miliardi di utenti hanno a disposizione tecnologie pensate ad hoc per diffondere i contenuti, mentre le norme giuridiche si mostrano ancora pesantemente impostate secondo parametri tipici del mondo predigitale.
Il diritto d'autore sul web: due piani separati
Una soluzione (benché forzata) a questa discrasia tra diritto e società è quella di agire non tanto sul piano della legge in senso stretto quanto su quello contrattuale. Soggetti come Facebook, Google, Twitter, non potendo attendere i tempi dei legislatori, non fanno altro che scrivere le loro regole e farle accettare agli utenti secondo un meccanismo contrattuale. Tutte le volte che qualcuno si iscrive a questi servizi deve accettarne i termini d'uso, al di là del fatto che li abbia realmente letti e compresi.
Quelle regole sono scritte da soggetti privati e commerciali e quindi hanno solo una valenza contrattuale. Tuttavia non si può sottovalutarne la portata, se pensiamo alle dimensioni dell'utenza di Facebook.
Ciò aggiunge ovviamente complessità al problema perché l'utente che genericamente naviga su Internet in cerca di un'opera creativa da riutilizzare deve di volta in volta non solo interrogarsi su quali siano le norme giuridiche che regolamentano i diritti su quell'opera (impresa già non facile, vista la transnazionalità di un medium come Internet), ma anche, nel caso essa si trovi su una particolare piattaforma, verificare i relativi termini d'uso.
È comunque importante tenere presente che, con buona pace delle più fantasiose leggende metropolitane che vorrebbero Internet come terra dell'anarchia anche in questo campo, il diritto d'autore esiste anche sui contenuti digitali e diffusi tramite Internet e funziona con gli stessi meccanismi del “vecchio mondo” delle copie fisiche. Che poi su Internet la copia e la diffusione di opere risulti ben più facile e che la condivisione è una delle caratteristiche tipiche di questo nuovo medium, è tutt'altra faccenda.
Meccanismi di base del diritto d'autore
La legge italiana sul diritto d'autore
I principi qui illustrati sono riferiti al diritto italiano, anche se sono comuni alle principali legislazioni in cui esiste la tutela delle opere creative, in virtù dei vari trattati internazionali che hanno stabilito una serie di pilastri condivisi. Il testo di riferimento per la normativa italiana è la legge 633 del 1941, che ha subito varie modifiche nei decenni successivi, tra cui le più sostanziali dagli anni Novanta ad oggi, per effetto del recepimento di alcune importanti direttive europee in materia di diritto d'autore.
Una tutela “automatica”
Uno degli aspetti su cui circolano spesso equivoci è la modalità con cui si acquisisce il diritto d'autore. Molti pensano, erroneamente, che il diritto d'autore su un'opera creativa si acquisisca attraverso la registrazione dell'opera presso un pubblico ufficio, come avviene per i marchi e per le invenzioni brevettabili. In realtà, l'autore acquisisce i diritti di tutela sulla propria opera con la semplice creazione dell'opera stessa, ovviamente a condizione che questa rientri nelle tipologie di opere contemplate dalla legge sul diritto d'autore (si vedano gli articoli 1 e 2 della legge 633/1941) e presenti il requisito essenziale del carattere creativo (cioè il fatto che l’opera sia sufficientemente nuova e originale e non la semplice riproduzione di qualcosa già creato da altri o una mera elencazione di dati).
Da questo principio deriva una regola aurea per coloro che vogliono utilizzare opere creative esistenti: se l'opera non l'ho creata io, allora l'avrà creata qualcun altro e, quindi, qualcun altro deterrà i diritti d'autore su di essa. Al di là del fatto che ci sia un nota sul copyright; dunque devo astenermi da qualsivoglia utilizzo e devo chiedere uno specifico permesso al titolare, a meno che io sia sicuro che questi diritti siano scaduti, che si tratti di un caso di “libera utilizzazione” consentito espressamente dalla legge (vedi paragrafo più avanti) o che l'opera si rilasciata con una licenza di libero utilizzo.
Diritti d'autore e diritti connessi
Con l'espressione “diritto d'autore” (o “copyright”) si intende più comunemente l'insieme dei diritti che la legge italiana chiama “diritti di utilizzazione economica”: diritti indipendenti l'uno dall'altro che nascono in capo all'autore con la semplice creazione dell'opera e dei quali egli può disporre in massima libertà attraverso licenze e contratti di cessione dei diritti. Essi sono definiti dagli articoli da 12 a 19 delle legge 633/1941 e sono il diritto esclusivo di riprodurre l'opera, di trascrivere l'opera, di eseguire, rappresentare, recitare in pubblico l'opera, di comunicare al pubblico l'opera, di distribuire e mettere a disposizione del pubblico l'opera, di tradurre, rielaborare e riadattare ad altri contesti l'opera, di noleggiare e dare in prestito l'opera.
L'autore è titolare anche di diritti relativi più che altro all'aspetto morale e reputazionale: i cosiddetti diritti morali d'autore (articoli 20 e seguenti della legge 633/1941), come appunto il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore.
Oltre ai diritti più propriamente appartenenti all'autore (cioè a colui che ha lo spunto creativo e lo estrinseca nell'opera dell'ingegno), esistono altri diritti che tutelano attività che permettono la fruizione e la diffusione dell'opera: questi diritti, chiamati appunto diritti connessi, sono ad esempio i diritti di produzione fonografica, di produzione cinematografica, di emissione radiofonica e televisiva.
Il pubblico dominio
Fatta eccezione per i diritti morali, che sono inestinguibili e possono essere esercitati “in eterno” anche dagli eredi, tutti gli altri diritti hanno una scadenza prestabilita per legge: 70 anni dalla morte dell'autore per i diritti d'autore; 50 o 70 anni (a seconda dei casi) dalla data della fissazione per i diritti connessi. Trascorsa quella scadenza l'opera diventa di pubblico dominio, cioè patrimonio dell'umanità, e quindi di libero utilizzo senza necessità di chiedere autorizzazione al titolare dei diritti.
In alcuni casi, per effetto di una chiara disposizione di legge, le opere dell'ingegno sono fin dall'origine prive di tutela; possiamo parlare di “public domain by law”. Ad esempio, in Italia ciò avviene per gli atti ufficiali dello stato e delle pubbliche amministrazioni (articolo 5 legge 633/1941) e negli Stati Uniti per tutti i contenuti prodotti da dipendenti del governo federale nello svolgimento delle loro mansioni.
“Fair use” e libere utilizzazioni
Alcuni ordinamenti giuridici contemplano il principio secondo cui il diritto d'autore debba farsi da parte quando le opere tutelate vengano utilizzate in contesti che non possono creare un concreto danno agli interessi commerciali dei titolari dei diritti; o piu` in generale in quei casi in cui l'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione e della conoscenza debba prevalere sull'interesse privato alla tutela esclusiva di un'opera. In alcuni ordinamenti si parla di “fair use”, in altri di “fair dealing”, in altri ancora di “libere utilizzazioni” o “eccezioni al diritto d'autore” (come nel caso italiano).
Le principali eccezioni al diritto d'autore previste dalla legge italiana sono disciplinate dagli articoli dal 65 al 71-quinquies e rappresentano un elenco tendenzialmente chiuso; ciò implica che non è possibile farne interpretazioni molto estensive e vanno sempre comunque considerate come fattispecie eccezionali. In questa sede, invitiamo a porre particolare attenzione all'articolo 68 e all'articolo 70.
Il primo definisce libera “la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico”; e definisce libera anche “la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto”.
Tuttavia, la norma più centrale per le libere utilizzazioni in campo didattico e scientifico e` l'articolo 70, al quale nel 2008 e` stato aggiunto un nuovo comma 1bis appositamente pensato per le nuove frontiere della comunicazione digitale e telematica. Visto l'importanza della norma, e` il caso di riportarla integralmente e di farne un breve commento.
Riproduzione di brani ai fini di insegnamento
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
Questo primo comma copre già buona parte dei più comuni usi effettuati in ambito didattico e accademico. La norma si occupa di tutti quei casi in cui, per discutere, commentare, spiegare, criticare un'opera tutelata da diritto d'autore sia necessario riproporla sotto forma di riassunto, di parafrasi o di estratto (restano quindi esclusi utilizzi dell'opera nella sua interezza). Tali attività sono consentite anche senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a condizione che si tratti effettivamente di quegli usi, dunque senza che vi sia una semplice e pedissequa riproposizione dell'opera e senza che l'uso possa entrare in diretta concorrenza con lo sfruttamento economico dell'opera che viene fatto dal titolare dei diritti. Viene poi individuata una variante specifica di questa fattispecie nel cosiddetto uso didattico o di ricerca. In questo caso la norma precisa che riassunto, citazione o riproduzione devono avere finalità illustrative e comunque non commerciali, lasciando però alla giurisprudenza il compito di tracciare con maggiore precisione i confini di questi concetti (effettivamente passibili di diverse interpretazioni).
Riproduzione attraverso internet
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
Questo comma 1-bis è il frutto di una novella legislativa risalente al febbraio 2008 e palesemente dettata dalle nuove istanze poste dal cosiddetto web 2.0, in cui la condivisione di contenuti in rete è diventato un ingrediente essenziale. La norma ha un'enunciazione un po' infelice per l'indeterminatezza di concetti come “bassa risoluzione” e “degradato” ma la sua ratio sembra abbastanza chiara. Tra l'altro, ha le sue radici storiche in uno spiacevole episodio che ha visto nel 2007 un insegnante di scuola media vittima di una richiesta da parte della SIAE di circa 4700 euro proprio a titolo di diritti di utilizzo per immagini pubblicate a scopo divulgativo su Internet. Il professore in questione, un insegnante di Cesena, aveva infatti creato un sito in cui metteva a disposizione a titolo gratuito materiale utile per arricchire e completare lezioni ed esercitazioni (tra cui anche più di 70 di immagini digitali di quadri di autori non ancora in pubblico dominio, come Picasso, Marinetti, Klee). La vicenda aveva creato abbastanza scalpore e ciò ha portato il legislatore a intervenire sul testo dell'art. 70.
Riproduzione in testi scolastici
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
Questo comma 2 fa invece riferimento a una norma di secondo livello: l'art. 22 del Regolamento di esecuzione (Regio Decreto n. 1369 del 1942), il quale al primo comma precisa: “la misura della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche in antologie ad uso scolastico, a’ sensi del secondo comma dell’art. 70 della legge, non può superare, per ciascuna antologia e nei confronti dell’opera dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa, dodicimila lettere, se si tratta di poesia, centottanta versi, con un ulteriore margine di altri trenta versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano riprodotto un senso compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di opera musicale, non può superare venti battute. Trattandosi di antologie cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la misura della riproduzione non può superare cinquanta metri di pellicola”.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Infine, il comma 3 ribadisce in forma di norma giuridica alcuni accorgimenti che comunque dovrebbero già far parte della buona prassi accademica, cioè quelli di indicare correttamente la fonte di cui è stato effettuato un riassunto, una citazione o una riproduzione.
Licenze libere (cenni)
Può succedere però che lo stesso titolare dei diritti preferisca che la sua opera sia libera da alcuni dei principali vincoli del copyright, anche al di là dei casi di libera utilizzazione previsti dalla legge. Egli può farlo attraverso l'applicazione di apposite licenze d'uso ispirate al modello “open content” e “copyleft”. Tra queste le più note e diffuse sono le sei licenze Creative Commons, che offrono diverse gradazioni di libertà e di condizioni d'uso. Avremo modo di approfondire in un successivo articolo questo specifico tema.
Workflow per l'utilizzatore di opere creative
Sulla base dei principi sinteticamente illustrati fin qui, è possibile costruire un workflow basato su quesiti e risposte che guidano verso un comportamento ottimale da parte di chi voglia riutilizzare un'opera dell'ingegno creata da terzi.
Una volta individuata l'opera da utilizzare, innanzitutto chiediti...
- Si tratta di un'opera per cui la legge dispone a priori che non vi sia un diritto d'autore (“public domain by law”)?
Sì → usala senza problemi
No → allora chiediti... - Sono per caso scaduti tutti i diritti d'autore e connessi sull'opera?
Sì → usala senza problemi
No → allora chiediti... - Il tipo di utilizzazione che voglio fare ricade in uno dei casi di “fair use” o di “libera utilizzazione” previsti dalla legge (eccezioni al diritto d'autore)?
Sì → usala ma nei limiti imposti dalla legge per il singolo caso
No → allora chiediti... - L'opera proviene da una piattaforma che definisce particolari condizioni d'uso per i contenuti creativi?
Sì → verifica i termini d'uso e usala nei limiti indicati
No → allora chiediti... - L'opera è rilasciata sotto una licenza pubblica che ne consente alcune utilizzazioni?
Sì → usala ma nei limiti descritti dalla licenza applicata
No → contatta il titolare dei diritti e chiedi il permesso (scritto) di utilizzarla
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Riferimenti per approfondire
- Il testo della legge sul diritto d'autore italiana (legge n. 633 del 1941) è disponibile in rete in varie versioni; si suggerisce la versione pubblicata e aggiornata dal sito Altalex.com.
- Per un quadro più completo dei meccanismi di base del diritto d'autore si consiglia la lettura del libro Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore, disponibile liberamente online.
- Su “fair use” e libere utilizzazioni si rimanda a Un'introduzione al diritto d'autore e all'open licensing, capitolo del libro Guida alla formazione del docente di lingue all’uso delle TIC. Le lingue straniere e l’italiano L2 (Aracne Editrice, 2014), disponibile online.
- Sulle libere utilizzazioni in campo didattico e sulla vicenda citata nel testo si veda Il diritto d'autore nella didattica online, di Elvira Berlingeri, disponibile online.