È di questi giorni la bagarre che si è scatenata sul discorso delle garanzie in relazione agli appalti pubblici. Facciamo un po’ di chiarezza in merito.
Premesso che al momento siamo in regime derogatorio, le garanzie da richiedere agli operatori economici sono di due tipi:
La garanzia definitiva serve a tutelare la stazione appaltante da eventuali irregolarità nella esecuzione dell’appalto. A tal proposito il codice ha una particolare attenzione allo sconto praticato dall’operatore economico, ritenendo sospetto uno sconto troppo elevato. Per questo motivo la garanzia viene elevata di un punto percentuale ogni punto percentuale di sconto eccedente il 10% e di due punti ogni punto percentuale eccedente il 20%.
Facciamo un esempio >per un importo a base d’asta di 100.000 euro.
Come vedete la garanzia cresce con il crescere dello sconto, proprio per evitare speculazioni al ribasso e tentativi di turbativa.
Va chiesta contestualmente alla stipula del contratto/ordine perché serve anche per evitare il mancato rispetto delle date di consegna o della merce pattuita. La mancata costituzione è causa di revoca dell’affidamento ma non di inammissibilità della spesa in fase di controllo (tranquilli quindi).
Si restituisce (svincola) al termine dell’esecuzione ovverosia dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP.
La garanzia può essere costituita con versamento in contanti, con bonifico, assegno circolare o titoli di Stato: tutti sistemi abbastanza difficoltosi da gestire per le scuole.
Il miglior sistema è la “garanzia fidejussoria” bancaria o assicurativa, che ha un costo approssimativo del 12perMille del capitale assicurato… Tutto sommato, per i nostri affidamenti, pochi euro.
Se l’operatore economico preferisce versare contanti o assegno circolare piuttosto che garanzia fidejussoria, attenzione, che molto probabilmente ha problemi di solidità.
Ricordiamo che chi valuta la congruità dello sconto è il RUP, il quale, per dignità, valuterà accettabile uno sconto almeno confrontabile con il valore della garanzia ridotta, quindi diciamo uno sconto minimo compreso tra il 3% e il 5%.
Il miglioramento VA DIMOSTRATO quindi è ovvio che in caso di ODA (che è l’affidamento tipico A PREZZO DI LISTINO) dovremo sempre chiedere la garanzia.
Per la TRATTATIVA DIRETTA occorre che in sede di disciplinare sia espressamente riportata la frase che “il ribasso offerto verrà valutato anche ai fini di non richiedere la garanzia definitiva” altrimenti non sarebbe mirato il ribasso d’asta.
Per la richiesta di offerte sul libero mercato non basta avere un prezzo più basso degli altri competitor per giustificare la non richiesta di garanzia definitiva, occorre anche in questo caso inserire una base d’asta e la frase di cui prima, altrimenti non potremmo dimostrare che abbiamo ottenuto un miglioramento in relazione alla non richiesta di garanzia.
Un’ultima precisazione riguarda la delibera ANAC 140/2019, da molti male interpretata: occorre ribadire che la stessa sancisce L’OBBLIGO di richiesta di garanzia definitiva per le procedure diverse da affidamento diretto E NON LA DEROGA dall’art. 103 del codice degli appalti, anzi, lo richiama.
Pertanto, e proprio in virtù di questa delibera, permane l’obbligo di motivare la non richiesta della garanzia definitiva, per affidamenti diretti al di sotto dei 40.000 euro, con un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
In tale direzione va anche il Parere MIMS 22 ottobre 2021, n. 1075, per cui non capisco la confusione che si è scatenata a seguito dell’ultima nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0023425.14-04-2022 che va anch’essa nella stessa direzione.
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