Il reddito di cittadinanza, introdotto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, è uno strumento di sostegno economico rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povertà, con lo scopo di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro e l’inclusione sociale dei relativi componenti.
La domanda può essere presentata:
Per usufruire del reddito di cittadinanza occorre sottoscrivere con il Centro per l’impiego, alternativamente:
La sottoscrizione di uno di tali accordi implica la frequenza di corsi di formazione, lo svolgimento di lavori socialmente utili e l’accettazione di almeno una delle tre offerte di lavoro che verranno presentate.
In caso di accettazione della richiesta, il beneficio economico viene erogato attraverso una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievo in contanti di 100 euro al mese e con l’obbligo di utilizzare l’intero contributo entro il mese di erogazione.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare non esonerati, devono presentare la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
Il beneficio economico è pari alla somma di due componenti:
La norma fissa un importo minimo annuo di 480 euro (pari alla somma delle due quote) e un importo massimo pari a 9360 euro.
A seconda della composizione del nucleo familiare è prevista una soglia “obiettivo”, per raggiungere la quale il reddito già percepito verrà integrato.
I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:
Non hanno diritto al reddito di cittadinanza:
Il reddito di cittadinanza è riconosciuto per la durata massima di 18 mesi e può essere rinnovato per i successivi 18 mesi, previa sospensione dell’erogazione per una mensilità.
Il beneficio decade nei casi di mancata:
Le sanzioni sono graduate a seconda della gravità della violazione commessa.
Nei casi di dichiarazione o utilizzo di dichiarazione falsa, le sanzioni sono di natura penale e comportano la reclusione fino a 6 anni con revoca immediata del reddito di cittadinanza. Nell’ipotesi di accertamento da parte dell’Inps della non veridicità delle informazioni dichiarate, è prevista la revoca immediata del beneficio con obbligo di restituzione di quanto percepito indebitamente.
Nei casi di mancata comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di qualsiasi informazione che potrebbe comportare la revoca del beneficio o una sua riduzione, la sanzione è sempre di natura penale (reclusione da 1 a 3 anni).
In caso di condanna definitiva del beneficiario, questo sarà tenuto alla restituzione di quanto percepito indebitamente e non potrà essere ammesso nuovamente al beneficio nei 10 anni successivi alla condanna.
Referenze iconografiche: Phonlawat chaicheevinlikit/123RF