blog

Disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza | Sanoma Italia

Scritto da Rosa Piera Mantione | ott 6, 2025

1) Nuove regole sulla cittadinanza italiana (Legge 23 maggio 2025, n. 74)

La legge n. 74/2025 è intervenuta sulla disciplina della cittadinanza italiana, limitando l’applicazione automatica del principio dello ius sanguinis e introducendo modifiche in materia di acquisto e trasmissione. Tali novità si inseriscono nel quadro normativo già delineato dalla legge n. 91/1992, che continua a rappresentare la fonte di riferimento in questo ambito. 

2) Acquisto della cittadinanza per i nati all’estero

2.a) Limitazioni allo ius sanguinis

La legge n. 74/2025 non modifica i criteri di trasmissione della cittadinanza per discendenza già stabiliti dalla legge n. 91/1992. Resta pertanto fermo il principio secondo cui acquisiscono per nascita la cittadinanza italiana i figli nati in Italia da almeno un genitore che possieda tale status, anche nel caso in cui ottengano contestualmente o successivamente un’altra cittadinanza.

Diversa è la disciplina prevista per i nati all’estero da discendenti di origine italiana. La nuova normativa ha infatti sospeso l’attribuzione automatica del diritto di cittadinanza per ius sanguinis nei confronti di tali soggetti, anche se nati prima della sua entrata in vigore, salvo che rientrino in una delle eccezioni previste dalla legge.

Mantengono il diritto di acquisire o conservare la cittadinanza italiana:

  1. I nati all’estero da discendenti italiani che non possiedono o non potranno possedere altra cittadinanza, in quanto apolidi o non riconosciuti da altri Stati.
  2. I nati all’estero da discendenti italiani che, pur in possesso di un’altra cittadinanza, soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
  • lo status di cittadino italiano è stato esplicitamente attribuito (ad esempio tramite atto ufficiale);
  • lo status di cittadino italiano è riconosciuto al termine di un procedimento amministrativo o giurisdizionale già avviato alla data del 27 marzo 2025.

Al di là delle eccezioni previste, i nati all’estero da discendenti italiani – nati prima o dopo l’entrata in vigore della legge n. 74/2025 – possono acquisire la cittadinanza italiana esclusivamente secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni normative.

2.b) Acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero: il nuovo regime

La cittadinanza italiana si trasmette automaticamente ai nati all’estero:

  1. Se figli di cittadini italiani e impossibilitati ad acquisire una cittadinanza diversa da quella del genitore;
  2. Se già titolari di un’altra cittadinanza, nei seguenti casi:
  • figli o nipoti di cittadini italiani titolari esclusivamente della cittadinanza italiana (è sufficiente un solo ascendente). Il requisito deve sussistere al momento della nascita, e gli interessati devono dimostrare, tramite idonea documentazione ufficiale (come certificati che attestino l’assenza di altre cittadinanze), che la cittadinanza italiana sia stata trasmessa in modo continuativo ed esclusivo;
  • figli di genitori naturalizzati italiani, qualora questi abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisizione della cittadinanza e prima della nascita.

2.c) Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge: il nuovo regime

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l’acquisto automatico della cittadinanza italiana –ovvero quando nessun genitore o altro ascendente è esclusivamente cittadino italiano – la cittadinanza può essere riconosciuta per beneficio di legge ai nati all’estero, nei seguenti casi:

  1. Ne hanno diritto i minori figli di cittadini italiani per nascita (sono esclusi i casi in cui i genitori abbiano acquisito la cittadinanza per naturalizzazione, per matrimonio, per estensione ai figli conviventi o per beneficio di legge), a condizione che entrambi i genitori dichiarino ufficialmente, entro un anno dalla nascita, la volontà di trasmettere la cittadinanza italiana. In mancanza, la dichiarazione potrà comunque essere presentata successivamente, dopo che i minori abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno due anni.
  2. Possono richiederla i maggiorenni che abbiano un genitore o un ascendente fino al secondo grado cittadino italiano per nascita, a condizione che risiedano legalmente in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età e dichiarino, entro un anno, la volontà di acquisire la cittadinanza.

3) Estensione della cittadinanza ai figli minorenni conviventi

La cittadinanza italiana è attribuita anche ai figli minorenni dei genitori che la acquisiscono, a condizione che, al momento in cui i genitori diventano cittadini italiani, i minori abbiano maturato un periodo di residenza legale e ininterrotta in Italia di almeno due anni.

Qualora i minori non abbiano ancora compiuto due anni, è sufficiente che abbiano risieduto legalmente e senza interruzioni nel territorio dello Stato fin dalla nascita.

4) Naturalizzazione per chi è nato in Italia da genitori stranieri

La cittadinanza italiana può essere concessa per naturalizzazione agli stranieri nati in Italia, a condizione che abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente nel territorio nazionale per almeno tre anni.

Per gli stranieri nati in Italia resta ferma, ai sensi della legge n. 91/1992, la possibilità di acquisire automaticamente la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volontà, da presentare entro un anno dal compimento della maggiore età, a condizione che:

  • siano nati in Italia da genitori stranieri legalmente residenti;
  • abbiano risieduto ininterrottamente in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età.

5) Riconoscimento della cittadinanza ai discendenti degli esuli giuliano-dalmati

La cittadinanza italiana è riconosciuta anche agli ex cittadini italiani che, in passato, risiedevano nei territori ceduti alla Jugoslavia in seguito ai trattati di pace di Parigi (1947) e di Osimo (1975).

Tale diritto si estende ai figli e ai discendenti diretti, a condizione che appartengano alla comunità di lingua e cultura italiana.

TAVOLA COMPARATIVA

 

Modalità

Legge n. 91/1992

Legge n. 74/2025

Ius sanguinis

Nati in Italia da genitore italiano

Cittadinanza automatica, anche se si acquisisce altra cittadinanza.

Nessuna modifica: rimane automatica.

Ius sanguinis

Nati all’estero da ascendente italiano

 

Cittadinanza sempre trasmessa, anche se il nato ha un’altra cittadinanza.

Riconoscimento, anche se il nato ha un’altra cittadinanza, solo se:

-       già attribuita o in via di riconoscimento entro il 27/03/2025;

-       procedimento giudiziario avviato entro il 27/03/2025 con esito favorevole.

a) Attribuita sempre al figlio di genitore italiano, nel caso il minore non acquisti altra cittadinanza.

b) Riconoscimento, anche se il nato ha un’altra cittadinanza, solo se:

-       figlio/nipote di ascendente con sola cittadinanza italiana;

-       figlio di genitore naturalizzato, residente in Italia da almeno due anni dopo la naturalizzazione.

Acquisto per beneficio di legge

Minore nato all’estero non rientrante nell’acquisto automatico

Non previsto in modo autonomo perché tutti i figli di cittadini italiani la ottengono.

Solo se figlio di cittadino italiano per nascita (esclusi naturalizzati, per matrimonio o beneficio di legge).

Dichiarazione entro un anno da nascita/adozione/riconoscimento, oppure due anni di residenza in Italia.

Acquisto per beneficio di legge

Maggiorenne nato all’estero non rientrante nell’acquisto automatico

Non previsto in modo autonomo perché tutti i figli di cittadini italiani la ottengono.

Solo se genitore/ascendente fino al 2° grado cittadino italiano per nascita.

Residenza legale in Italia per due anni al compimento dei diciotto anni e dichiarazione entro un anno.

Estensione ai figli minorenni conviventi

Acquisizione automatica al momento in cui il genitore ottiene la cittadinanza (senza particolari requisiti).

Prevista solo se il minore ha risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia:

-       per almeno due anni consecutivi;

-       oppure dalla nascita, se ha meno di due anni.

Nati in Italia da genitori stranieri

Possibilità di dichiarare la volontà entro un anno dal compimento dei diciotto anni, se residente in Italia ininterrottamente dalla nascita (ius soli attenuato).

Confermato lo ius soli attenuato + introdotta naturalizzazione semplificata dopo tre anni di residenza legale e continuativa.

Discendenti esuli giuliano-dalmati

Non previsto.

Riconoscimento ai cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia (Trattati di Parigi 1947, Osimo 1975) e ai loro discendenti appartenenti alla comunità italiana.

 

 

  

Referenze iconografiche: Svet foto/Shutterstock