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La separazione e il divorzio ai tempi della riforma Cartabia

Scritto da Donatella Cesarini | apr 1, 2023

Gli obiettivi della riforma

Dal 1° marzo 2023 è entrata in vigore la novella riguardante le modifiche degli istituti di separazione personale e di divorzio. Quest’ultimo istituto decreta definitivamente la fine dell’unione coniugale, assumendo la locuzione di scioglimento del vincolo matrimoniale in caso di nozze civili e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di rito concordatario.
Il percorso di riforma iniziato con la legge delega n. 206/2021, a cui è stata data attuazione dal decreto legislativo n. 149/2022, è proseguito con la Legge di Bilancio n. 197/2022, che ha anticipato l’entrata in vigore del suddetto decreto per i procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, in ottemperanza agli impegni assunti con l’Unione europea nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La nuova disciplina processuale, introducendo gli articoli nn. 473 bis-473 bis 71 c.p.c., ha come conseguenza l’abrogazione di alcune disposizioni contenute nella Legge sul divorzio n. 898/1970, che tuttavia continueranno a trovare applicazione solo per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa.
Meglio nota come riforma Cartabia dal nome dell’ex Ministro della Giustizia del Governo Draghi, Marta Cartabia1, ha come obiettivi la riduzione del numero dei procedimenti giudiziari e l’abbreviazione dei tempi dei processi in tema di diritto di famiglia.

Il proposito del legislatore è ridurre i tempi della giustizia civile del 40%. La velocizzazione dei procedimenti giudiziari viene realizzata tramite una serie di strumenti, primo tra tutti l’eliminazione della struttura bifasica nel giudizio di separazione personale.
Prima della riforma la coppia compariva davanti al Presidente del tribunale per ottenere l’emanazione di provvedimenti provvisori; successivamente la causa proseguiva davanti al Giudice istruttore.
In funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo enunciati nella legge delega n. 206/2021, il legislatore ha previsto che il giudizio di separazione personale sia composto da un’unica fase davanti a un unico giudice delegato chiamato a esercitare un ruolo più dinamico rispetto a prima. Egli potrà infatti esperire il tentativo di conciliazione e potrà anche emanare provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole addirittura prima dell’udienza di comparizione delle parti in casi pregiudizievoli per i minori. Eliminando l’udienza presidenziale la procedura diventa più snella rispetto al passato.
Altri strumenti utilizzati dalla normativa in oggetto per ottimizzare il processo consistono nell’obbligatorietà di fissare immediatamente nel ricorso il thema decidendum, cioè l’oggetto della decisione su cui il giudice dovrà pronunciarsi, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti che offre in comunicazione. Detta indicazione era riservata a un momento successivo; a seguito della nuova disciplina, invece, sia l’oggetto del giudizio sia le prove diventano palesi sin dall’inizio. Le parti giocheranno sempre a carte scoperte, soprattutto per quanto riguarda le informazioni economiche. In caso di omissione delle medesime da parte di uno dei coniugi, il magistrato potrà prendere gli opportuni provvedimenti di cui all’art. 473 bis 18 c.p.c.

Il procedimento potrebbe addirittura chiudersi con una sola udienza, grazie al riferimento nella riforma alla sinteticità dell’atto introduttivo, nonché ai suddetti principi di immediatezza e concentrazione dei documenti.
Anche i tempi che devono intercorrere tra il deposito del ricorso e la prima udienza rispondono all’esigenza di spedizione del processo, essendo ridotti a 90 giorni.

Il rito unico

In assenza della nuova disciplina, i differenti organi giudiziari, ovvero il Tribunale ordinario, il Tribunale per i minorenni e il Giudice Tutelare, sono competenti ciascuno per il proprio ambito in tema di risoluzione dei conflitti riguardanti i diritti della persona, delle famiglie e dei minori. Questi giudici adottano riti diversi.
Il rito unico di cui alla riforma contempla il superamento dell’attuale frammentazione di riti e di giudici differenti, prevedendo una trattazione unitaria per la crisi familiare sia nelle coppie matrimoniali sia in quelle di fatto.
Il nuovo rito unico sarà applicato, a titolo esemplificativo, ai procedimenti in materia di separazioni giudiziali o consensuali, divorzi giudiziali o congiunti, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, scioglimento delle unioni civili e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, modifica delle relative condizioni, cause per richiesta di alimenti, vicende relative ai minori.
La riforma realizza il rito unico sottraendo ai vari organi giudiziari sopra citati la competenza dei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori, per attribuirla al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la cui istituzione è prevista per la fine dell’anno 2024, sia presso le sedi delle Corti d’Appello, sia presso i Tribunali ordinari.
Sarà un giudice ad hoc a concretizzare l’esigenza di coordinamento tra le procedure in attuazione del principio di unitarietà dei giudizi per tutte quelle famiglie che si troveranno ad affrontare una crisi nella loro relazione.
Tuttavia l’art. 30 del decreto legislativo n. 149/2022 attualmente prevede che «Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale».

Le novità della riforma

Tra le novità obbligatorie più importanti della riforma Cartabia sono da evidenziare le allegazioni al ricorso introduttivo descritte dall’art. 473 bis 12 c.p.c.
In presenza di figli minori, il ricorrente dovrà depositare ulteriori documenti fiscali rispetto alla pregressa normativa:

  • la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (come in precedenza);
  • la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, di quote sociali;
  • e gli estratti conto bancari e finanziari anche cointestati degli ultimi tre anni.

Altra importante documentazione è quella relativa al piano genitoriale, che verrà allegato anche dal genitore chiamato in causa. È un documento in cui occorre indicare «gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute». Oltre a quanto sopra descritto, la dottrina suggerisce di aggiungere nel piano genitoriale anche eventuali terapie seguite dai minori riguardanti la salute degli stessi.
Il piano viene formulato avendo attenzione al criterio per la scelta della scuola, al rapporto con gli insegnanti, agli aspetti legati alla vita religiosa, alla regolamentazione delle comunicazioni tra genitori e figli, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo degli strumenti informatici (videochiamate, social media). Occorrerà infine che siano calendarizzate dettagliatamente le frequentazioni dei minori per quanto riguarda parenti e/o amici.
Si tratta dunque di un planning familiare che non deve essere redatto in modo astratto e meramente formale, ma deve evidenziare un chiaro progetto di esercizio della responsabilità genitoriale.
Con l’allegazione nell’atto introduttivo del piano genitoriale, l’ordinamento giuridico cessa di essere il custode della stabilità del matrimonio per diventare il guardiano del principio della bigenitorialità. Si vuole dunque portare i genitori a collaborare nelle attività che riguardano i figli, propiziando una genitorialità attiva e condivisa da parte di entrambi, con il fine di perseguire il miglior interesse per il minore. Il piano deve essere un’occasione di confronto tra coniugi, non di conflitto.
In tal modo l’ordinamento giuridico si trasforma in guardiano degli interessi del minore.
L’idea di affidare l’interesse del minore al giudice, che modula la decisione migliore riguardo al collocamento del minorenne presso la residenza di un genitore e alle visite garantite all’altro su soluzioni vagliate autonomamente dai coniugi, rispetta in toto i principi di lealtà e correttezza.
Una volta approvato il piano genitoriale dal giudicante il provvedimento diventa definitivo e il genitore vi si dovrà attenere. In caso di inadempimento senza una giusta causa, l’inadempiente può essere ammonito dal giudice, o potrà essere condannato ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. per una somma di denaro dovuta per ogni violazione del piano, o condannato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 473 bis 39 c.p.c.).

Altra novità introdotta dalla riforma Cartabia attiene l’istituto dell’audizione dei minori.
Solitamente la prassi dei tribunali è sempre stata quella di non ascoltare la prole minorenne, nonostante la presenza dell’art. 315 bis c.c. che statuisce: «[…] Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano […]».
Gli artt. 473 bis 4, 5 e 6 c.p.c. tendono a modificare questa prassi, consentendo al giudice di procedere all’audizione del minore per la redazione del piano genitoriale e introducono la possibilità per chi ha già compiuto quattordici anni di chiedere al magistrato la nomina di un curatore speciale che possa far sentire la sua voce in caso di conflitto tra i genitori. Nell’ottica garantista dei diritti dei minori la riforma Cartabia formalizza due tipi di audizioni: l’ascolto diretto dal giudice e quello assistito da uno psicologo forense specializzato nell’età evolutiva. La novella dispone che la modalità dell’audizione debba essere tale da assicurare la serenità e la riservatezza del minore.

La novità più rilevante introdotta nell’ambito dei procedimenti della crisi familiare attiene alla possibilità di presentare una domanda congiunta di separazione personale e divorzio, ai sensi dell’art 473 bis 49 c.p.c. In questo modo viene evitata una duplicazione dell’istruttoria e delle indagini anche reddituali nell’ottica del principio di economicità degli atti processuali.
Occorre evidenziare che la domanda di divorzio sarà procedibile solo a seguito dei termini previsti dalla legge n. 55/2015, ovvero sei mesi nel caso di separazione consensuale e un anno nel caso di separazione giudiziale. Bisognerà vedere quale sarà l’impatto concreto di questo cumulo nei tribunali.
Ad oggi si è espresso il Tribunale di Milano che, ritenendo applicabile la domanda congiunta a seguito della pronuncia di separazione consensuale, con la sentenza n. 3542/2023 ha chiesto ai coniugi di comunicare la loro volontà a non riconciliarsi dopo sei mesi, affinché il giudice possa pronunciare il divorzio senza la necessità di un ulteriore ricorso. Dello stesso orientamento sono il Tribunale di Genova e quello di Vercelli, mentre il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 4458/2023 non ha ritenuto applicabile il cumulo della domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, interpretando la riforma in modo restrittivo: il giudicante ha infatti ammesso il cumulo solo nei procedimenti contenziosi e non per quelli consensuali. Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Ferrara con la sentenza n. 406/2023.
Certamente la possibilità di presentare una domanda congiunta di separazione personale e divorzio vanifica l’importante istituto della riconciliazione dei coniugi.

Malgrado l’attuale panorama di incertezza interpretativa, la riforma Cartabia modifica in modo sostanziale il codice di procedura civile nella parte relativa alla separazione personale e al divorzio.
Tuttavia il reale impatto andrà misurato alle risorse e ai mezzi a disposizione degli uffici giudiziari che si dovranno confrontare con le novità previste.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

1 Marta Maria Carla Cartabia (San Giorgio su Legnano, 14 maggio 1963) è una giurista italiana. È stata giudice della Corte costituzionale e dall’11 dicembre 2019 al 13 settembre 2020 ne è stata anche Presidente, diventando la prima donna a ricoprire tale carica.

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