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La legge di bilancio per il 2026 | Agorà di Sanoma Italia

Scritto da Emanuele Perucci | gen 15, 2026
Imposte sui redditi

Irpef (articolo 1, commi 3 e 4)
Ridotta dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota Irpef, con l’introduzione di un meccanismo per sterilizzare il beneficio fiscale sui redditi complessivi superiori a 200.000 euro.

Le nuove aliquote sono le seguenti:

  1. fino a 28 mila euro, 23 per cento;
  2. oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro, 33 per cento;
  3. oltre 50 mila euro, 43 per cento.

Per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro (beneficio massimo che può essere ottenuto a seguito della riduzione di 2 punti percentuali della seconda aliquota Irpef) in relazione ai seguenti oneri:

  1. gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir;
  2. le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  3. i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Iper-ammortamento (articolo 1, commi da 427 a 436)
Riproposto l’iper-ammortamento con lo scopo di incentivare la transizione digitale 4.0 e l’autoproduzione di energia rinnovabile. Le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi rientranti in specifiche categorie, possono maggiorare il costo degli investimenti nelle seguenti misure:

  • 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

 

Incrementi retributivi e premi di risultato (articolo 1, commi da 7 a 12)
Prevista un’imposta sostitutiva del 5 per cento sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. L’aliquota spetta nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente non sia superiore, nell’anno 2025, a 33.000 euro.
Ridotta all’1 per cento (attualmente il 5 per cento), per gli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali, sui premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa su un imponibile annuo pari a 5.000 euro. Per gli anni successivi al 2027 rimane l’imposta sostitutiva del 10 per cento, su un imponibile annuo pari a 3.000 euro.
Tali imposte sostitutive si applicano a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti, a 80.000 euro.

Dividendi di azioni di lavoratori dipendenti (articolo 1, comma 13)
Estesa al 2026 la norma transitoria che prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile. 

Buoni pasto elettronici (articolo 1, comma 14)
Elevato da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Imprese del settore agricolo (articolo 1, comma 15)
Esteso al 2026 il regime di agevolazione Irpef sui redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  • fino a 10.000 euro, zero per cento;
  • oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
  • oltre 15.000 euro, 100 per cento.

Locazioni brevi (articolo 1, comma 17)
Limitato a due immobili (anziché ai quattro previsti dalla normativa vigente), a decorrere dal 2026, il regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve. Dal terzo immobile (anziché dal quinto), l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.

Regime forfettario (articolo 1, comma 27)
Estesa al 2026 la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato, superata la quale è precluso l’accesso al regime forfettario.

Estromissione beni aziendali (articolo 1, commi da 35 a 41)
Riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci.
Le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano, in due rate, un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
Riproposta inoltre, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.

Plusvalenze beni strumentali (articolo 1, commi 42 e 43)
Limitata la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali solo per le plusvalenze:

  1. derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
  2. realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime “partecipation exemption”, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.
Le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Affrancamento riserve (articolo 1, commi 44 e 45)
Riaperti i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento da versare in 4 rate annuali di pari importo.

Dividendi e plusvalenze (articolo 1, commi da 51 a 55)
Limitato l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti Irpef e del 95 per cento per i soggetti Ires) ai dividendi derivanti da partecipazioni:

  • detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento;
  • ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o Pex”.
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ritenuta d’acconto (articolo 1, commi da 112 a 115)
Prevista l’estensione ai titolari di reddito d’impresa della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da effettuarsi all’atto del pagamento di fatture elettroniche effettuato a partire dal 1° gennaio 2028.
La ritenuta sarà pari allo 0,5 per cento dell’importo della fattura al netto dell’Iva per l’anno 2028 e dell’1 per cento a decorrere dal 2029.

Interessi passivi (articolo 1, commi da 133 a 136)
Introdotta una deduzione forfettaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029.
Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.

Ritenuta su provvigioni (articolo 1, commi da 140 a 142)
Inclusi alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Rivalutazione partecipazioni (articolo 1, comma 144)
Aumentata l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento.

Detrazioni e crediti d’imposta

Recupero patrimonio edilizio (articolo 1, comma 22)
Prorogata al 2026 la detrazione fiscale del 36 per cento (che si riduce al 30 per cento nel 2027) con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus), ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). Tale detrazione sale al 50 per cento (36 per cento nel 2027) per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Prorogato inoltre per il 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il bonus mobili su una spesa complessiva non superiore a 5.000 euro.

Pesca e acquacoltura (articolo 1, commi da 454 a 459)
Riconosciuto un credito di imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali.
Il contributo è pari al 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro.

IVA e altri tributi

Tobin tax (articolo 1, commi da 29 a 31)
Disposto un aumento dell’aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni relative agli strumenti finanziari.
Le disposizioni si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Irap banche e assicurazioni (articolo 1, commi 74 e 75)
Incremento di due punti percentuali delle aliquote Irap per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028.
Le nuove aliquote sono le seguenti:

  • 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari;
  • 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.

Accise sui tabacchi (articolo 1, commi da 119 a 124)
Previsto un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Rideterminati inoltre i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina.

Plastic tax e sugar tax (articolo 1, comma 125)
Differita al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax.

Piccole spedizioni (articolo 1, commi da 126 a 128)
Istituito un contributo di 2 euro per la copertura delle spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Accise benzina e gasolio (articolo 1, comma 129)
Parificate le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri, con esclusione dei carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali.

Altre disposizioni

Trattamento di fine rapporto (articolo 1, commi 204 e 205)
Prevista l’adesione automatica, a decorrere dal 1° luglio 2026, alla previdenza complementare per i lavoratori privati di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici. Il Tfr e i contributi saranno destinati alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo rinuncia entro 60 giorni. 

Isee (articolo 1, comma 208)
Modificata la disciplina del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare.
Elevato da 52.500 euro a 91.500 euro (120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane) il limite del valore della abitazione principale escluso dal computo e incrementato il medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (anziché al secondo).
Ridefinite inoltre le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare: 0,1 in caso di nucleo con due figli; 0,25 in caso di tre figli; 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Rispetto alla norma vigente, dunque, si introduce una maggiorazione specifica anche per il caso di nucleo con due figli e si incrementa nella misura di 0,5 ciascuna delle altre maggiorazioni specifiche in oggetto.

Assunzioni tempo indeterminato (articolo 1, commi da 153 a 155)
Esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026. Sono escluse le assunzioni di profili non dirigenziali, mentre rientrano nell’agevolazione le trasformazioni di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a indeterminato. 

Lavoratrici madri (articolo 1, commi 206 e 207 e da 210 a 213)
Posticipato al 2027 l’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli.
Previsto il riconoscimento, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli, sino al compimento del decimo anno di età, di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. L’agevolazione spetta se il reddito da lavoro non supera i 40.000 euro annui.
La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri con più di due figli, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Le mensilità spettanti nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026 e non rilevano ai fini della determinazione dell’Isee.
Previsto infine l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assume donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi; l’esonero è ridotto a 12 mesi dalla data di assunzione, se l’assunzione è a tempo determinato, e a 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a indeterminato.

Congedi parentali (articolo 1, commi 219 e 220)
Esteso l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia.
Elevato da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite dei congedi fruibili da ciascun genitore per malattia dei figli di età superiore a tre anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori); estesa infine l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni. Per tali congedi non è prevista alcuna forma di remunerazione.

Bonus valore cultura (articolo 1, commi da 538 a 549)
Istituito un bonus elettronico denominato «Bonus valore cultura», finalizzato all’acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dal 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento sostituirà dal 1° gennaio 2027 la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito».
Il bonus è assegnato attraverso la Carta giovani nazionale e consiste in un credito utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Ape sociale (articolo 1, commi 162 e 163)
Estese al 2026 le disposizioni in materia di Ape sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti, con possibilità di accesso anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno.
Il beneficio consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. L’indennità è corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, a favore dei seguenti soggetti:

  • persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
  • persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant’anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
  • persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;
  • lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L’elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un’anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (Ape sociale donna).

Rottamazione cartelle esattoriali (articolo 1, commi da 82 a 101)
Reintrodotta la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo.
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo.

Indebite compensazioni (articolo 1, comma 116)
Limitata la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale o esterna, ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il vigente limite è di 100.000 euro). 

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