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Competizioni sportive e diritti umani: quale rapporto?

Scritto da Donatella Cesarini | ott 24, 2022

La definizione di diritti umani in un breve excursus filosofico-giuridico

Uno dei primi teorizzatori dei diritti umani è stato il teologo domenicano spagnolo Francisco de Vitoria (1483-1546). Grazie alle sue Relectiones (“lezioni universitarie”, n.d.r.) de Indis del 1539, il domenicano ha elaborato la teoria del diritto naturale appartenente a tutti, quindi anche ai popoli del Nuovo Mondo, gli indios, cui prestava particolare attenzione. Basandosi sul principio evangelico dell’uguaglianza di tutti gli uomini in quanto immagine di Dio, de Vitoria ha formulato il concetto di piena dignità umana anche degli indios, attribuendo loro il diritto alla vita e alla libertà personale e religiosa, negate dai conquistadores spagnoli e portoghesi.

Dal XVII secolo i diritti umani attraversano un processo di secolarizzazione.

Con la corrente filosofico-giuridica del giusnaturalismo comincia a imporsi l’idea che i valori fondamentali appartenenti all’essere umano in quanto tale, e non in quanto cittadino di una nazione, preesistano e prevalgano sul diritto positivo statale.

Secondo la formulazione del padre di detta corrente, il filosofo olandese Ugo Grozio (1583-1645), dei teorici giusnaturalisti-razionalisti e dei successivi illuministi (a titolo esemplificativo: John Locke, 1632-1704, e Jean Jacques Rousseau, 1712-1778, oltre a Thomas Hobbes, 1588-1679), tutti gli uomini sono titolari di diritti naturali fondamentali e inalienabili, non modificabili dal diritto positivo dello stato, quali il diritto alla vita, alla libertà, all’uguaglianza, alla proprietà privata.

Le correnti giusnaturalista e illuminista approfondiscono il pensiero relativo ai diritti umani di prima generazione, che si distinguono in civili (ovvero i principi che permettono all’individuo di realizzarsi nella sua completezza, come l’uguaglianza e la libertà) e politici (ovvero i diritti che permettono all’individuo di partecipare attivamente alle scelte di indirizzo politico del proprio paese, come il diritto di voto).

All’inizio del XX secolo l’attenzione filosofica si concentra sui valori di seconda generazione, ossia i diritti economici e sociali, espressioni del Welfare State.

Come reazione ai regimi totalitari e alle barbarie del Novecento, gli intellettuali approfondiscono il concetto di diritti di terza generazione, come la tutela contro ogni forma di tortura, schiavitù e genocidio.
I filosofi contemporanei invece sono impegnati nella disamina dei diritti di quarta generazione, quali il rispetto della diversità e delle differenze, la difesa del pluralismo, il diritto dell’ambiente.

Il legame esistente tra competizioni sportive, politica e diritti umani

Lo sport come diritto e come strumento di tutela e promozione dei diritti
La Carta Olimpica, una delle fonti internazionali del diritto sportivo, all’articolo 4 statuisce che «la pratica dello sport è un diritto umano».

Il sopra descritto principio è ribadito in altre fonti del diritto rilevanti in materia, come la Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport adottata dall’UNESCO nel 2015 che, al primo comma dell’articolo 1, stabilisce: «ogni essere umano ha il diritto fondamentale all’educazione fisica, all’attività fisica e allo sport, senza discriminazione sulla base di origine etnica, genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, economica o qualsiasi altra base». Lo sport assurge quindi al rango di diritto inviolabile al pari della vita, della libertà e dell’uguaglianza.

Ma lo sport non è solo uno dei diritti umani: è anche strumento fondamentale per la loro promozione.
Questo era il pensiero dell’ideatore dei primi Giochi Olimpici moderni, Pierre de Frédy, barone de Coubertin (1864-1937), il quale sosteneva che le competizioni sportive avrebbero dovuto avere l’esplicita funzione di incoraggiare il rispetto universale dei principi etici fondamentali.

La storia degli eventi sportivi del XX secolo ha evidenziato che essi non sono semplici manifestazioni agonistiche, soprattutto quando si tratta di competizioni a grande impatto mediatico, ma diventano talvolta occasioni di lotta contro il sessismo, il razzismo, l’omofobia, lo sfruttamento dei lavoratori e aiutano la società a destare le coscienze in caso di manifeste violazioni dei diritti umani, grazie alla spettacolarizzazione e all’acquisita dimensione di fenomeno di massa.

Così la più prestigiosa corsa ippica inglese, il Derby di Epson, divenne scenario dell’eclatante iniziativa di Emily Wilding Davison (1872-1913), militante dell’organizzazione radicale Women’s Social and Political Union, impegnata per l’affermazione del suffragio femminile. Durante la rinomata manifestazione ippica del 4 giugno 1913, alla presenza di nobili e reali, l’attivista si gettò verso il cavallo di Re Giorgio V per tentare di legare la bandiera del movimento alle briglie. L’urto con l’animale ferì gravemente la donna, che qualche giorno dopo morì per le fratture riportate. L’impatto mediatico del gesto fu immediato e dirompente: la società inglese cominciò a sensibilizzarsi al tema del suffragio femminile grazie ai media del tempo, che concessero visibilità all’azione estrema della Davison e, conseguentemente, alle istanze delle donne, che chiedevano il riconoscimento giuridico della loro dignità e libertà. Anche grazie al gesto della Davison, il Parlamento inglese approvò nel 1928 il Representation of the People (Equal Franchise) Act, riconoscendo il suffragio universale femminile.

Lo sport come strumento di soft power
Quando le competizioni sportive hanno rilevanza mondiale possono essere utilizzate dal paese ospitante come strumento per acquisire visibilità e scalare le classifiche dello standing internazionale 1. Così sport e politica diventano un tutt’uno, un’occasione di propaganda o di business.

I Giochi olimpici di Berlino del 1936 rappresentarono un’occasione per la propaganda nazista di promuovere un’immagine idealizzata di nazione forte e unita agli occhi della comunità internazionale. Il Terzo Reich sfruttò l’evento sportivo per presentarsi al mondo come stato tollerante e pacifico, nascondendo da un lato le persecuzioni che da tempo perpetrava contro coloro che non appartenevano alla cosiddetta “razza ariana” e dall’altro, celando gli intenti militaristici ed espansionistici. L’operazione dei Giochi Olimpici del 1936 può quindi essere definita un esempio di sportwashing 2 ante litteram.

Come le Olimpiadi, anche le competizioni calcistiche internazionali sono utilizzate dalle nazioni come strumenti di soft power 3 per accrescere la propria reputazione.

I Mondiali di calcio del 1978 ospitati in Argentina avrebbero dovuto rappresentare l’occasione per il paese sudamericano di rimarcare il proprio prestigio e acquisire uno status che permettesse di accrescere la fiducia dei mercati. Tuttavia, la dittatura militare di Jorge Rafael Videla (1925-2013) non riuscì a celare al mondo la violazione dei diritti umani perpetrata ai danni del popolo argentino, consistente nella repressione dei dissidenti del regime (i desaparecidos 4), l’abolizione della libertà di stampa e di espressione, l’annullamento di tutte le attività politiche e sindacali, la soppressione dei partiti politici e del Parlamento 5.

I Mondiali del 1978 legarono così lo sport alla politica e al dibattito sui diritti umani, alimentando le proteste internazionali.

Recentemente, anche i Mondiali di calcio ospitati dal Qatar nel 2022 sono stati un esempio paradigmatico del ruolo delle competizioni sportive globali come strumento di soft power per acquisire visibilità. In occasione della manifestazione calcistica, questa nuova potenza geopolitica ed economica ha costruito otto stadi avveniristici, senza tuttavia garantire i diritti dei prestatori d’opera e la sicurezza dei luoghi di lavoro. I riflettori delle testate giornalistiche mondiali si sono accesi sulle 6.500 morti bianche avvenute durante la costruzione dei campi sportivi, sulle migliaia di invalidi per infortuni sul lavoro, sulle retribuzioni non proporzionate all’attività prestata, sui trattamenti datoriali non dignitosi nei confronti dei lavoratori. L’emirato del Qatar ha sfruttato la competizione sportiva mondiale per affermare il proprio status di potenza geopolitica, ma la visibilità dell’evento ha portato alla luce anche la sopra descritta violazione di diritti.

Lo sport come strumento di condanna delle violazioni dei diritti umani
Le organizzazioni internazionali sportive hanno frequentemente offerto esempi di tutela nei confronti dei soggetti cui sono stati negati i diritti umani fondamentali.

Questi enti, infatti, possono comminare sanzioni ai paesi in cui viene praticata la segregazione razziale (è stato il caso del Sudafrica negli anni di apartheid) o alle nazioni che utilizzano la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli. In questi casi atleti e intere squadre appartenenti allo stato sanzionato vengono banditi dagli eventi sportivi mondiali.

Altre volte gli incontri sportivi transnazionali, grazie alle rappresentazioni simboliche e alle narrazioni mediatiche di cui sono oggetto, possono fungere da cassa di risonanza per le istanze antirazziste, anti-xenofobe o di protesta contro regimi repressivi.

Alcuni episodi emblematici si sono verificati negli ultimi anni.

Durante i Campionati europei di calcio UEFA 2020 i giocatori di Italia e Inghilterra si inginocchiarono prima della partita finale come gesto di sostegno al movimento Black Lives Matters, che protestava per l’omicidio ingiustificato dell’afroamericano George Floyd da parte di poliziotti bianchi statunitensi.

Nel 2021 la lega professionistica di baseball americano ha spostato la sede della partita dell’All Star Game, che inizialmente avrebbe dovuto essere disputata ad Atlanta in Georgia, come segno di protesta contro una legge restrittiva dell’esercizio del diritto di voto per corrispondenza, che danneggia le minoranze e in particolare la comunità afroamericana dello stato della Georgia.

Nel Campionato mondiale di scacchi del 2022 la campionessa iraniana Sara Khadim al-Sharia ha partecipato senza l’hijab, come segno di solidarietà alle manifestazioni che stanno infiammando il paese da mesi.

L’idea comune secondo cui lo sport sarebbe una sorta di mondo extraterritoriale, un sistema con proprie regole separato e indipendente da quello statuale, è smentita dai molteplici esempi citati in narrativa. In particolare, le competizioni a grande impatto mediatico, per la loro popolarità, diventano occasioni per riportare al centro del dibattito politico e sociale il tema dei diritti umani, il cui rispetto può essere garantito solo attraverso un processo di positivizzazione.

Il processo di positivizzazione dei diritti umani

Il documento dal quale ha preso avvio il lungo processo di positivizzazione dei diritti umani 6 è un testo normativo conosciuto con il nome di Cilindro di Ciro (il Grande) del 539 a.C. Con esso l’antico Impero persiano riconosceva libertà agli schiavi e proclamava la libertà di culto e l’uguaglianza tra differenti etnie.

Nel 1215 i baroni inglesi costrinsero re Giovanni Senzaterra a concedere la Magna Carta Libertatum, un documento che limitava il potere del sovrano e riconosceva alcuni privilegi agli uomini liberi, tra cui il principio del giusto processo, della proporzionalità della pena rispetto al reato e dell’habeas corpus 7.

Dal Secolo dei Lumi i diritti umani cominciano a essere proclamati inizialmente in Dichiarazioni.

Il 4 luglio 1776 viene sottoscritta la Dichiarazione d’indipendenza americana. Di chiara ispirazione giusnaturalista e illuminista, essa proclama il principio di uguaglianza, il diritto alla vita, alla libertà, al perseguimento della felicità e alla resistenza all’oppressione, come teorizzato dal filosofo inglese John Locke.

Il riconoscimento di ulteriori diritti per il popolo americano avviene con la Carta dei diritti (più conosciuta come U.S. Bill of Rights) del 1791, contenente i primi dieci emendamenti alla Costituzione americana. Questo documento garantisce, tra l’altro, la libertà di parola, di culto e di riunione.

Di manifesta impronta illuminista, principalmente rousseauiana, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, approvata dall’Assemblea Nazionale francese il 26 agosto 1789, si sofferma ampiamente sulla descrizione dei diritti umani. Detto documento è espressamente richiamato nel Preambolo della Costituzione francese in vigore dal 1958. La Dichiarazione del 1789, trovando in tal modo fondamento costituzionale, diventa uno strumento giuridicamente vincolante per il governo francese.

La tutela dei diritti umani è affidata in primis ai singoli stati, i quali dovrebbero garantirne veste giuridica in Costituzioni e, conseguentemente, predisporre validi meccanismi di tutela in caso di inosservanza.

Dal XX secolo i diritti umani stanno vivendo un importante momento di riconoscimento normativo con l’entrata in vigore delle carte costituzionali, soprattutto nei paesi occidentali.

In Italia la Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è definita “lunga” per i cinquantaquattro articoli che elencano e descrivono i doveri inderogabili e i diritti inviolabili, irrinunciabili, imprescrittibili e universali propri dell’essere umano.

I valori fondamentali sono altresì contenuti anche in altri strumenti cosiddetti “vincolanti”, come le Convenzioni 8, anch’esse provviste di concrete ed effettive procedure di controllo e garanzia.

A titolo esemplificativo, la Corte Europea per i Diritti Umani è preposta all’attuazione della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta nel 1950. Il predetto organo giurisdizionale internazionale avvia un procedimento giudiziario nei confronti dello stato inottemperante all’obbligo di rispettare o far rispettare i diritti umani.

Tuttavia, la maggior parte dei documenti in cui vengono proclamati i valori fondamentali non sono vincolanti per le nazioni, come le raccomandazioni approvate dall’Assemblea Generale dell’ONU o la Dichiarazione universale dei diritti umani. Adottata il 10 dicembre 1948 dai quarantotto stati inizialmente facenti parte delle Nazioni Unite, la Dichiarazione è stata estesa agli altri paesi membri successivamente entrati a far parte dell’organizzazione. I trenta articoli presentano un sistema di valori universali appartenenti all’umanità che limitano il ruolo degli stati. Alcune delle clausole sono diventate giuridicamente vincolanti grazie alla loro applicazione costante e ripetuta nel tempo, che le ha convertite in diritto internazionale consuetudinario.

In conclusione, la strada per la proclamazione dei diritti umani in tutto il mondo è ancora lunga e impervia: non sempre gli stati ne prevedono il riconoscimento in atti normativi volti alla tutela in caso di violazione, né tantomeno sono propensi a rinunciare a parte della propria sovranità a favore di organizzazioni sovranazionali che assicurino il rispetto dei valori fondamentali.

Ogni occasione che riporti al centro del dibattito politico e sociale il tema dell’osservanza dei diritti umani può essere utile per sviluppare una mentalità volta alla tutela e codifica degli stessi. Le manifestazioni sportive, in particolare quelle di maggior risonanza mediatica, offrono un valido contributo grazie all’acquisita dimensione universale e alla loro spettacolarizzazione.

Referenza iconografica: Diana Goncalves / Shutterstock