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Le convenzioni, queste sconosciute

Scritto da Mario Schember | mar 21, 2024

Partiamo da una piccola cronistoria

Tutto nasce dalla legge di bilancio del 2000 (legge 488 del 23 dicembre 1999) nella quale all’art. 26 viene introdotto la possibilità per lo Stato di stipulare convenzioni (comma 1) e al successivo comma 3 la facoltà (non obbligo) per le amministrazioni di ricorrere alle stesse. Infatti, l’art. 26 cita: «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero, ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi».
Da notare che già dal 1999 veniva introdotto il concetto di limite massimo in relazione al rapporto prezzo/prestazioni dei prodotti in convenzione.

Successivamente nella legge di bilancio 2007 (27 dicembre 2006, n. 296) nel rispetto della legge precedente, al comma 499 viene testualmente citato: «Tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro».
Viene sancito quindi l’obbligo generalizzato di acquistare in convenzione.

Quando sembrava avessimo finalmente trovato pace, ecco intervenire la legge di bilancio 2016 (legge 208 del 2015) che al comma 510 recita: «Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali».

Viene introdotto di fatto il concetto che è possibile derogare dalla convenzione laddove la stessa non soddisfi le esigenze della stazione appaltante con contestuale obbligo di comunicazione alla Corte dei conti.

Poi subito sotto interviene con il comma 512 in cui: «Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti».

I beni informatici e di connettività vengono quindi estrapolati dalla categoria generale beni e servizi (fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente) per la quale permangono gli obblighi della precedente normativa, introducendo un obbligo più generalizzato di acquisto in Consip ma senza definire alcuna priorità per gli acquisti in convenzione ne particolari autorizzazioni.
La ratio di questo provvedimento è facilmente spiegabile dal numero impressionante di variabili possibili nelle caratteristiche dei beni informatici e quindi dalla assoluta possibilità di derogare dalle convenzioni per acquistare sul libero mercato, sommergendo di comunicazioni la Corte dei conti.

Tanto è vero che al successivo comma 516 si definisce che: «Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al comma 512 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid».

Viene pertanto definita una normativa specifica per la categoria dei beni informatici e di connettività che obbliga a una comunicazione a soggetti diversi dalla Corte dei conti qualora si acquistasse al di fuori degli obblighi previsti dal comma 512, ovvero qualora si acquistasse sul libero mercato.

A seguito di queste innovazioni la stessa Corte dei conti, visto il perdurare delle comunicazioni che la sommergono, si pronuncia in questo modo, nella Delibera N. 12/SSRRCO/QMIG/16:

La stessa legge di stabilità 2016 dedica i commi dal 512 al 517 alla disciplina degli acquisti di beni e servizi informatici. In particolare, il comma 512 afferma che «Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti». […]
A fronte dell’affermazione di un obbligo di carattere generale di approvvigionarsi anche nel settore dell’informatica attraverso Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, il successivo comma 516 consente, in analogia a quanto disposto dal precedente comma 510, di utilizzare modalità al di fuori di quelle indicate dai commi 512 e 514 sulla base di autorizzazione motivata rilasciata dall’organo di vertice amministrativo, «qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid».
Si tratta di una disciplina specifica di un determinato settore merceologico, per il quale il Legislatore ha indicato, quali destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti centralizzati, l’Anac e l’Agid.
In tale ambito, pertanto, non trova applicazione il comma 510 e l’obbligo della trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni.

Cosa abbiamo appurato, in sintesi, a questo punto?

  1. L’art. 26 della legge 488/1999 rende possibile l’acquisto in convenzione.
  2. Il comma 449 della legge 296/2006 obbliga tutti i soggetti ricadenti nell’art. 26 ad acquistare in convenzione.
  3. Il comma 510 consente la deroga agli acquisti in convenzione, laddove presente, per mancanza di requisiti essenziali previo obbligo di comunicazione alla Corte dei conti.
  4. Il comma 512 scorpora i beni informatici dalla categoria più generale di beni e servizi, definendo quindi una specifica normativa che obbliga all’acquisto attraverso le centrali di committenza (Consip S.p.A.) ma non definisce particolari priorità o comunicazioni.
  5. Il comma 516, nel riconoscere la specificità della normativa per i beni informatici, definisce l’obbligo di comunicazioni all’Anac e all’Agid esclusivamente per gli acquisti non rispondenti al comma 512, quindi esclusivamente per gli acquisti effettuati sul libero mercato.
  6. Ultimo, ma non ultimo, la stessa Corte dei conti sancisce che i beni informatici sono soggetti ad una normativa specifica e che non rientrano negli obblighi del comma 510.

E quindi?

  1. Se non compriamo in convenzione i beni informatici non dobbiamo comunicare nulla alla Corte dei conti.
  2. e non compriamo in convenzione ma compriamo in MEPA non dobbiamo comunicare nulla alla Corte dei conti, ad Anac o ad Agid.
  3. Nei due casi precedenti non abbiamo obbligo di alcuna autorizzazione dell’organo di vertice.

Il nostro unico impegno sarà quindi di farci autorizzare dall’organo di vertice, esclusivamente nel caso in cui decidessimo di acquistare beni informatici e di connettività sul libero mercato. E solo in questo caso di inviare la comunicazione ad Anac e ad Agid.

E se avessimo bisogno di un ulteriore conforto, basterebbe leggere la tabella Obblighi e Facoltà, pubblicata dalla stessa Consip, da cui si evince chiaramente che per i beni informatici di valore cosiddetto “sotto soglia” sussiste «obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o al MEPA o ad altri mercati elettronici…» senza definire alcuna priorità, obbligo invece che, per gli stessi beni informatici di valore «sopra soglia» viene chiaramente definito.

Si può facilmente verificare al seguente link: acquistinretepa >>

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